Il regolamento si applica ai seguenti tipi di navi e alle società che le gestiscono:
Non si applica a:
I paesi dell’UE devono rispettare la parte B del codice ISM.
Se un paese dell’UE giudica difficoltosa nella pratica l’osservanza da parte delle società di alcune regole del codice ISM per determinate navi o per categorie di navi impiegate esclusivamente in viaggi nazionali in tale Stato membro, può derogare in tutto o in parte a dette disposizioni adottando misure equivalenti.
In tal caso, il paese dell’UE deve notificare tale situazione alla Commissione europea. Se la deroga proposta non è giustificata, il paese è tenuto a modificare tali misure oppure ad astenersi dall’adottarle.
I paesi dell’UE devono istituire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la mancata osservanza del regolamento.
I paesi dell’UE presentano ogni due anni una relazione alla Commissione sull’attuazione del codice ISM. Sulla base della relazione biennale, la Commissione prepara una relazione consolidata per il Parlamento europeo e il Consiglio.
A decorrere dal .
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del , pag. 1-36)
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 336/2006 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
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