Statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1358/2003 recante attuazione e modifiche del regolamento (CE) n. 437/2003
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Ai fini di poter definire le proprie politiche dei trasporti aerei, l’Unione europea (UE) dovrebbe disporre di dati statistici comparabili, coerenti, sincronizzati e regolari circa la portata e lo sviluppo dei trasporti aerei di passeggeri, merci e posta all’interno dell’UE. il regolamento (CE) n. 437/2003 mira pertanto a stabilire una solida base statistica rivolta a questa finalità.
È integrato dal regolamento attuativo (CE) n. 1358/2003 che contiene importanti informazioni metodologiche, quali ad esempio le categorie di aeroporti soggette agli obblighi di rendicontazione, ulteriori definizioni e linee guida per la codifica.
PUNTI CHIAVE
L’obiettivo del regolamento (CE) 437/2003 è quello di raccogliere informazioni affidabili, regolari, aggiornate, armonizzate e comparabili sul trasporto aereo di passeggeri, merci e posta. La raccolta comune di dati su base comparabile o armonizzata permette di disporre di un sistema integrato con informazioni affidabili, coerenti e tempestive.
Ogni paese dell’Unione europea (UE) deve raccogliere dati statistici su:
Ogni paese dell’UE deve anche raccogliere tutti i dati di tutti gli aeroporti dell’UE nel suo territorio con un traffico superiore a 150 000 unità di passeggeri all’anno. Aeroporti con un numero di passeggeri tra 15 000 e 150 000 devono raccogliere statistiche con minore dettaglio, mentre quelli con meno di 15 000 passeggeri non sono tenuti a raccoglierle.
Per ridurre al minimo l’onere per i dichiaranti, la raccolta dei dati si basa, nei limiti del possibile, su fonti già disponibili. Se un paese dell’UE invita un dichiarante a fornire informazioni, il dichiarante è obbligato a fornire informazioni veritiere ed esaurienti entro i limiti di tempo fissati.
La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti, a meno che altre norme di precisione siano stabilite dalla Commissione europea. I paesi dell’UE devono trasmettere i risultati dell’elaborazione dei dati, compresi i dati dichiarati riservati, all’Eurostat.
Su richiesta della Commissione i paesi dell’UE comunicano tutte le informazioni relative ai metodi utilizzati per la raccolta dei dati e, se del caso, qualsiasi modifica sostanziale dei metodi di raccolta utilizzati.
Il Regolamento (CE) n. 1358/2003 definisce la lista degli aeroporti dell’UE (eccetto quelli aventi solo traffico commerciale occasionale).
Contiene importanti informazioni metodologiche, quali ad esempio le categorie di aeroporti sulla base delle quali vengono definiti gli obblighi di rendicontazione, ulteriori definizioni e linee guida per la codifica.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
Il regolamento (CE) n. 437/2003 si applica dal 31 marzo 2003.
Il regolamento (CE) n. 1358/2003 si applica dal 21 agosto 2003.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alla rilevazione statistica del trasporto aereo di passeggeri, merci e posta (GU L 66 del 11.3.2003, pagg. 1-8).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 437/2003 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 del 1.8.2003, pagg. 9–33).
Consultare la versione consolidata
Ultimo aggiornamento: 13.04.2018