Cielo unico europeo: norme dell’Unione europea sui servizi di navigazione aerea (fino al 2026)

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 550/2004 stabilisce i requisiti per la sicurezza e l’efficienza della fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale nell’Unione europea (Unione) nell’ambito dell’iniziativa cielo unico europeo1. Si tratta di un regolamento vincolante, applicabile a tutti gli Stati membri dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento descrive le procedure di certificazione dei fornitori di servizi di navigazione aerea che devono essere adottate dalle autorità di vigilanza degli Stati membri. I certificati, validi in tutti gli Stati membri, specificano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Ciò include l’accesso non discriminatorio ai servizi per gli utenti dello spazio aereo2, con particolare riguardo alla sicurezza, e la possibilità di offrire servizi ad altri fornitori, agli utenti dello spazio aereo e agli aeroporti all’interno dell’Unione.

Requisiti per la certificazione

Tra questi vi sono:

Autorità nazionali di vigilanza

Le autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri sono responsabili della designazione di un titolare del certificato per fornire servizi esclusivi di traffico aereo. Assicurano inoltre il rispetto dei blocchi di spazio aereo sotto il loro controllo. Questo avviene congiuntamente (o tramite accordo) se un blocco si estende su più di un paese, o se il titolare del certificato opera in più di un paese.

Se un fornitore non soddisfa i requisiti, le autorità interessate possono prendere provvedimenti, tra cui la revoca del certificato. Le autorità diventano allora responsabili garantendo la continuità del servizio.

Blocchi funzionali di spazio aereo

I paesi dell’Unione e i paesi terzi, se del caso, devono garantire di comune accordo l’attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo, i quali dovranno avere la capacità e l’efficienza necessarie per mantenere un livello elevato di sicurezza e un impatto ambientale ridotto. Un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo può essere nominato dalla Commissione europea per facilitare questo processo.

Le autorità nazionali possono anche designare un fornitore esclusivo di servizi meteorologici.

Per quanto concerne il traffico aereo generale3, i dati operativi sono scambiati in tempo reale tra tutti i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo e gli aeroporti per facilitare il soddisfacimento delle loro esigenze operative. Sono previsti accordi scritti approvati per formalizzare le modalità operative tra fornitori di servizi e con le autorità militari.

Il regolamento impone procedure contabili aperte e delinea le linee guida dettagliate per prezzi equi e trasparenti dei servizi di navigazione per gli utenti dello spazio aereo.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 550/2004 sarà abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2024/2803 (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Cielo unico europeo. L’iniziativa con la quale la definizione, la gestione e la regolamentazione dello spazio aereo è coordinata in tutta l’Unione.
  2. Utenti dello spazio aereo. Gli operatori degli aeromobili utilizzati per il traffico aereo generale.
  3. Traffico aereo generale. I voli condotti in conformità con le regole e le procedure dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale. Questi possono includere alcuni voli militari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (GU L 96 del , pag. 10).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 550/2004 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento: