Assicurazione non vita: terza direttiva
L'Unione europea (UE) istituisce un sistema di autorizzazione unica che permette alle imprese di assicurazione aventi la sede sociale in uno Stato membro della Comunità di aprire succursali e di operare in regime di libera prestazione di servizi in altri Stati membri sotto il controllo dello Stato membro di origine. L'obiettivo è permettere agli assicurati di trovare la copertura assicurativa più adeguata ai loro bisogni.
ATTO
Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
La presente direttiva si applica alle assicurazioni e all'accesso all'attività autonoma dell'assicurazione diretta non vita praticata dalle compagnie di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.
Accesso all'attività assicurativa
Le imprese che desiderano accedere alle attività di assicurazione diretta devono richiedere un'autorizzazione amministrativa alle autorità dello Stato membro di origine. Tale autorizzazione permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.
Le imprese di assicurazione che accedono alle attività di assicurazione diretta devono adottare la forma prevista.
Queste imprese sono tenute a:
Le imprese devono inoltre comunicare alle autorità competenti l'identità degli azionisti e dei soci.
Armonizzazione delle condizioni di esercizio
Gli Stati membri hanno la responsabilità esclusiva della sorveglianza finanziaria delle imprese di assicurazione. Essi sono responsabili di verificare tutte le attività dell'impresa di assicurazione, il suo stato di solvibilità e la costituzione delle riserve tecniche e le attività di contropartita. Da parte loro, le imprese di assicurazione devono fornire agli Stati membri i documenti necessari ai fini del controllo e dei documenti statistici.
Ogni impresa è tenuta a costituire riserve tecniche sufficienti per svolgere le proprie attività. Tali riserve tecniche e riserve di compensazione sono costituite da investimenti e dai crediti o da altre attività.
Le autorità competenti hanno il potere di revocare l'autorizzazione concessa all'impresa qualora questa:
Disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi
Le imprese di assicurazione hanno la possibilità di aprire una filiale nel territorio di un altro Stato membro, a condizione che esse lo segnalino all'autorità competente dello Stato membro di origine e presentino determinate informazioni, in particolare le operazioni effettuate in regime di stabilimento o quelle effettuate in regime di libera prestazione dei servizi.
Il contraente dovrebbe sempre essere informato del nome dello Stato membro in cui è sita la sede della società e della succursale con la quale il contratto deve essere concluso.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 92/49/CEE |
2.7.1992 |
31.12.1993 |
GU L 228 dell'11.8.1992 |
Atto/i modificatore/i |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Direttiva 95/26/CE |
7.8.1995 |
18.7.1996 |
GU L 168 del 18.7.1995 |
Direttiva 2000/64/CE |
17.11.2000 |
17.11.2002 |
GU L 290 del 17.11.2000 |
Direttiva 2002/87/CE |
11.2.2003 |
10.8.2004 |
GU L 35 dell'11.2.2003 |
Direttiva 2005/1/CE |
13.4.2005 |
13.5.2005 |
GU L 79 del 24.3.2005 |
Direttiva 2005/68/CE |
10.12.2005 |
10.12.2007 |
GU L 323 del 9.12.2005 |
Direttiva 2007/44/CE |
21.9.2007 |
20.3.2009 |
GU L 247 del 21.9.2007 |
Direttiva 2008/36/CE |
21.3.2008 |
- |
GU L 81 del 20.3.2008 |
Le modifiche e correzioni successive alla direttiva 92/49/CEE sono state integrate al testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
ATTI CONNESSI
Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).
La direttiva ha lo scopo di migliorare la tutela dei residenti di ogni Stato membro vittime di un incidente stradale durante un soggiorno temporaneo all'estero, ossia in uno Stato membro diverso da quello di residenza o in un paese terzo il cui ufficio nazionale ha aderito al sistema della carta verde. La direttiva prevede la semplificazione della procedura di risarcimento e l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di designare un mandatario, incaricato della liquidazione del sinistro in ogni Stato membro, nonché la creazione di centri di informazione, incaricati di individuare l'assicuratore responsabile. Inoltre, la direttiva consente di introdurre un diritto di azione diretta in tutta l'Unione europea a favore della vittima, per poter chiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore del responsabile del sinistro.
Ultima modifica: 25.10.2011