Principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Autorità nazionali di vigilanza

Comitato per il cielo unico europeo

Attuazione delle norme

L’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) può partecipare all’elaborazione di misure di esecuzione che rientrano nel suo ambito di competenza, sulla base di mandati concordati dal comitato per il cielo unico.

Valutazione delle prestazioni

Il regolamento introduce un meccanismo di valutazione delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e delle funzioni di rete. Ciò comprende:

Un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, stabilisce le norme per il funzionamento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e quelle relative al sistema di tariffazione di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 sui servizi di navigazione aerea (si veda la sintesi).

Obiettivi prestazionali

La decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 definisce gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per l’attuale (il quarto) periodo di riferimento compreso tra il e il .

Misure di salvaguardia

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure necessarie per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa.

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 549/2004 è stato abrogato e oggetto di rifusione da parte del regolamento (UE) 2024/2803 (si veda la sintesi). Alcune disposizioni relative ai requisiti per le autorità nazionali di vigilanza e alle sanzioni continuano a essere applicabili fino al . L’organo di valutazione delle prestazioni istituito sulla base di tale regolamento ha continuato a esercitare la sua funzione fino al . Le disposizioni relative al sistema di prestazioni e al sistema di tariffazione di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 continuano ad applicarsi ai fini dell’attuazione dei sistemi relativi al terzo e al quarto periodo di riferimento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

Il regolamento (CE) n. 549/2004 fa parte di un pacchetto legislativo sulla gestione del traffico aereo che istituisce il cielo unico europeo per consentire l’uso ottimale dello spazio aereo europeo prendendo in considerazione le esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo.

Il primo pacchetto sul cielo unico europeo si compone di questo regolamento quadro e di tre regolamenti sulla fornitura di servizi di navigazione aerea [regolamento (CE) n. 550/2004], sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo [regolamento (CE) n. 551/2004, rifuso e abrogato dal regolamento (UE) 2024/2803] e sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo, ora sotto il regolamento (UE) 2018/1139 o altri regolamenti delegati o regolamenti di esecuzione che hanno abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 552/2004. Questi regolamenti sono intesi, in particolare, a migliorare e rafforzare la sicurezza e a riorganizzare lo spazio aereo in funzione del traffico e non delle frontiere nazionali. Sono stati rivisti nel sul cielo unico europeo nel 2009 dal regolamento (CE) n. 1070/2009.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Blocco funzionale di spazio aereo. Un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi piuttosto che sui confini nazionali, in cui la navigazione aerea e i relativi servizi sono guidati dalle prestazioni e ottimizzati al fine di introdurre, in ciascun blocco funzionale di spazio aereo, una cooperazione rafforzata tra i fornitori di servizi di navigazione aerea o, se del caso, un fornitore integrato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 549/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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