I diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Mira a stabilire diritti e obblighi per i passeggeri del trasporto ferroviario al fine di proteggerli in particolare in caso di interruzione del viaggio e migliorare l’efficienza e l’attrattività dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
Diritti dei passeggeri
I passeggeri del trasporto ferroviario hanno i seguenti diritti fondamentali:
Contratto di trasporto e informazioni
I passeggeri devono essere informati in maniera chiara ed accessibile:
Le informazioni fornite alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta devono essere in un formato accessibile.
Ritardi e soppressioni
In caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere tra:
Se i passeggeri non scelgono il rimborso, ma il proseguimento del viaggio, possono richiedere un risarcimento minimo equivalente a:
Nel caso di un ritardo all’arrivo o alla partenza superiore a 60 minuti, i passeggeri hanno diritto a:
Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta
La legislazione dell’UE in materia di diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario garantirà che le persone con disabilità e a mobilità ridotta possano viaggiare in modo paragonabile ad altri cittadini. Pertanto, il regolamento conferisce loro i seguenti diritti:
Sicurezza, reclami e qualità del servizio
Applicazione da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono designare uno o più organismi responsabili dell’esecuzione del regolamento. I passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo a uno qualsiasi dei suddetti organismi, qualora ritengano che non siano stati rispettati i loro diritti.
Gli Stati membri devono altresì varare sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le infrazioni al regolamento.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È in vigore dal 3 dicembre 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni consultare:
In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
Modifiche successiva alla direttiva 2012/34/UE sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione — Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 220 del 4.7.2015, pag. 1).
Relazione della commissione al parlamento europeo e al Consiglio Applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario: deroghe concesse dagli Stati membri (COM(2015) 117 final, 11.3.2015).
Ultimo aggiornamento: 19.03.2020