Imballaggi e rifiuti d’imballaggio

SINTESI DI:

Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 94/62/UE definisce le disposizioni dell’Unione europea (Unione) sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio.

La direttiva si propone di:

La direttiva (UE) 2018/852 è l’ultima modifica della direttiva 94/62/CE e contiene misure aggiornate intese a:

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea e a tutti i rifiuti d’imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, quali che siano i materiali che li compongono.

Misure

La direttiva così modificata richiede che gli Stati membri dell’Unione adottino misure quali programmi nazionali, incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e altri strumenti economici intesi a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggi e ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la condivisione di imballaggi riutilizzabili2 immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto senza compromettere la sicurezza alimentare o la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere:

Gli Stati membri devono inoltre adottare le misure necessarie per soddisfare obiettivi di riciclaggio che variano a seconda del materiale di imballaggio. A tale scopo, essi sono tenuti ad applicare le nuove regole di calcolo per soddisfare i nuovi obiettivi di riciclaggio previsti per il 2025 e il 2030.

Obiettivi

Entro il almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun materiale sono:

Entro il almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato. Ciò comprende:

Requisiti essenziali

Gli Stati membri devono garantire che gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva:

La direttiva modificata ha chiarito la differenza tra imballaggi recuperabili sotto forma di compostaggio e rifiuti di imballaggi biodegradabili e ha specificato che gli imballaggi in plastica oxo-degradabile (imballaggi in plastica contenente additivi che ne provocano la scomposizione in particelle microscopiche contribuendo alla presenza di microplastiche nell’ambiente) non sono considerati imballaggi biodegradabili.

La Commissione europea valuta la fattibilità di un rafforzamento dei requisiti essenziali al fine di migliorare la progettazione degli imballaggi per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione.

Sistemi di recupero degli imballaggi

Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano introdotti sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio e di riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Responsabilità dei produttori

Sistemi di informazione e comunicazione

Abrogazione

La direttiva 94/62/CE sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2025/40 (si veda la sintesi) a partire dal , fatta eccezione per alcune norme che continueranno ad essere applicate successivamente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Economia circolare. L’economia circolare riduce al minimo l’utilizzo delle risorse, i rifiuti, le emissioni e le perdite di energia. Ciò può essere raggiunto attraverso la progettazione a lungo termine, la manutenzione, la riparazione, il riuso e il riciclaggio. Si differenzia dall’economia lineare che estrae le risorse, le utilizza e poi le getta via.
  2. Imballaggi riutilizzabili. Imballaggi concepiti, progettati e commercializzati per effettuare più viaggi nel corso della loro vita utile mediante ricarica o riutilizzo per lo stesso scopo per cui sono stati concepiti.
  3. Regimi di responsabilità estesa del produttore. Sistemi messi in atto per garantire che i produttori abbiano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase di scarto del ciclo di vita di un prodotto. Modulando le tariffe pagabili dai produttori per l’immissione sul mercato di imballaggi, i regimi di responsabilità estera del produttore consentono ai produttori e agli Stati membri di incoraggiare la progettazione di prodotti e dei loro componenti più rispettosi dell’ambiente.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del , pag. 10).

Le modifiche successive alla direttiva 94/62/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento: