Dispositivi medico — diagnostici in vitro

SINTESI

La direttiva mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali in materia di affidabilità dei dispositivi diagnostici in vitro1. Fornisce un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei pazienti, degli utenti e di terzi e garantisce che i dispositivi raggiungano i risultati attesi.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza, di salute, di progettazione e di costruzione che devono soddisfare i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i loro accessori al fine di garantire norme di sicurezza universalmente elevate e di dare fiducia nel sistema. Permette ai prodotti di essere utilizzati in qualsiasi paese dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

TERMINI CHIAVE

  1. Dispositivo medico: apparecchio, compreso il software necessario, destinato a diagnosticare, prevenire, controllare, curare o attenuare una malattia o un trauma; a diagnosticare, controllare, curare, alleviare o compensare un trauma o un handicap; a esaminare, sostituire o modificare l’anatomia umana o un processo fisiologico ovvero a intervenire sul concepimento.
  2. Dispositivo medico-diagnostico in vitro: dispositivo medico, quale un reagente, un calibratore, una provetta con materiale di controllo, atto a eseguire un esame diagnostico, come il controllo del sangue per individuare segni di infezioni o dell’urina per la presenza di glucosio, usando materiale proveniente dal corpo umano.

CONTESTO

ATTO

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

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