Trasmissione di atti giudiziari ed extragiudiziali tra i paesi dell’Unione (fino al 2022)
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Esso intende mettere in atto una procedura di trasmissione sicura e standardizzata per atti giudiziali* ed extragiudiziali* in questioni di materia civile o commerciale tra parti situate in diversi paesi dell’Unione europea (UE).
Il regolamento (UE) n. 1393/2007 viene abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 2020/1784 (si veda la sintesi) a partire dal 1° luglio 2022.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
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Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro paese dell'UE per essere notificato o comunicato.
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Non si applica a:
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la materia fiscale,
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la materia doganale
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la materia amministrativa né
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la responsabilità statuale per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.
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Il regolamento non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l’atto deve essere notificato o comunicato.
Migliorare la notificazione e la comunicazione (trasmissione) degli atti giudiziari ed extragiudiziali
Il regolamento introduce:
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una norma secondo cui l’organo ricevente deve prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione;
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un modulo standard per informare il destinatario che può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana;
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una norma secondo cui le spese derivanti dall’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge del paese dell'UE richiesto devono corrispondere a un diritto forfettario unico, il cui importo è fissato preventivamente dal paese dell'UE richiesto nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione;
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condizioni uniformi per le notificazioni e le comunicazioni tramite i servizi postali (lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente).
Organi dei paesi dell’UE preposti alla trasmissione degli atti
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I paesi dell’Unione nominano gli organi responsabili di trasmettere e ricevere atti. I paesi dell'Unione devono comunicare alla Commissione europea le loro denominazioni e i rispettivi indirizzi, la loro competenza territoriale, le lingue ammesse e i mezzi per la ricezione degli atti.
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Ogni paese dell’Unione dispone inoltre di un’autorità centrale responsabile di fornire informazioni agli organi, risolvere eventuali difficoltà e, in casi eccezionali, trasmettere le domande di notificazione o comunicazione dell’organo mittente all’organo ricevente competente.
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Uno stato federale, in cui sono in vigore più sistemi giuridici o che ha unità territoriali autonome può designare più organi o autorità centrali. La designazione è valida per 5 anni e può essere rinnovata ogni 5 anni.
Accelerare la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali
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Il richiedente consegna l'atto all’organo mittente e sopporta le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto. L'organo mittente è tenuto a informarlo del fatto che il destinatario può rifiutare di ricevere un atto che non sia compilato in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale del paese dell'UE in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.
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Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all’originale. Devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dai paesi dell’Unione. Gli atti sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti. L’organo ricevente deve trasmettere entro 7 giorni una ricevuta. Qualora manchino informazioni, deve mettersi in contatto quanto prima con l’organo mittente.
Notificare o comunicare gli atti a norma della legge del paese dell’Unione ricevente entro un mese dalla ricezione
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L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto entro un mese dalla sua ricezione. In caso di impossibilità, deve informarne l’organo mittente e continuare ad adoperarsi per notificare o comunicare l'atto. La notificazione o la comunicazione va effettuata secondo la legge del paese dell'UE richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato. Una volta effettuata la notificazione o la comunicazione, deve essere inoltrato all’organo mittente un certificato, compilato in una lingua ammessa dal paese dell’Unione mittente, attestante l’espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione.
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La data della notificazione o della comunicazione sarà quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge del paese dell’Unione richiesto, salvo che l’atto debba essere notificato o comunicato entro un dato termine ai sensi della legge di tale paese. La notificazione o la comunicazione non può dar luogo a spese o tasse nel paese dell’Unione richiesto, a meno che sia stata effettuata in una forma particolare o sia intervenuto un ufficiale giudiziario in quel paese. In tal caso le spese sono a carico del richiedente. I paesi dell’Unione devono fissare preventivamente un diritto forfettario e comunicarne l’importo alla Commissione.
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Gli atti possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti del paese dell’Unione richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dal paese in questione. In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro paese dell’Unione per via consolare o diplomatica.
Informare il destinatario del diritto di rifiutare l’atto da notificare o comunicare
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L'organo ricevente informa il destinatario del fatto che può rifiutare di ricevere un atto che non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale del paese dell'UE in cui deve essere notificato o comunicato. Il rifiuto deve essere espresso al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’atto all’organo ricevente entro una settimana.
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Se l'atto da notificare o comunicare è un atto di citazione (ordinanza di comparizione in un tribunale) o un atto equivalente e il convenuto non compare in giudizio, il giudice non può decidere fintantoché non sia stato accertato che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legge del paese dell’Unione richiesto, che l’atto è stato consegnato e che il convenuto ha avuto tempo sufficiente per presentare le proprie difese. Tuttavia, qualora l’atto sia stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal regolamento e siano trascorsi più di 6 mesi senza che sia stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata dalle autorità competenti del paese dell'UE richiesto, il giudice può emettere sentenza. Se il convenuto non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per comparire in giudizio, può presentare un'istanza di rimessione in termini entro un lasso di tempo ragionevole a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza della decisione.
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La Commissione elaborerà e aggiornerà a intervalli regolari un manuale contenente le informazioni fornite dai paesi dell’Unione. Entro il 2011, e successivamente ogni cinque anni, essa dovrà presentare una relazione sull’applicazione del regolamento, con particolare riguardo all’efficacia degli organi.
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 a decorrere dal 1° luglio 2022.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Esso è stato applicato a partire dal 13 novembre 2008, fatta eccezione per l’articolo 23 (sulla comunicazione e pubblicazione di alcune informazioni dei paesi dell’Unione) che è stato applicato a partire dal 13 agosto 2008.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Atto giudiziale: un documento giuridico emesso nell’ambito di procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale (ad esempio un atto di citazione o una decisione) che debbano essere notificati ad una parte.
Atto extragiudiziale: un documento giuridico che viene notificato ma si trova all'esterno del fascicolo (ad esempio, una fattura o una notifica di sfratto).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 11.12.2020