Procedimento europeo per le controversie di modesta entità — Norme che regolano controversie legali transfrontaliere
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
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Il regolamento istituisce una procedura scritta semplificata e accelerata per la gestione delle controversie transfrontaliere*di modesta entità. Ciò riduce le spese e garantisce che le sentenze emesse in un paese dell’Unione europea (Unione) vengano automaticamente eseguite in un altro.
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Il regolamento (CE) n. 861/2007 è stato ulteriormente migliorato e modernizzato dal regolamento (UE) 2015/2421 che ha inoltre aggiornato le regole per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento [introdotto la prima volta con il regolamento (CE) n. 1896/2006].
PUNTI CHIAVE
La legislazione:
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si applica ai casi di natura civile e commerciale in cui il valore di una controversia non ecceda 5 000 EUR;
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non si applica a:
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stato o capacità giuridica delle persone fisiche;
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beni relativi al matrimonio o all’unione registrata;
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obbligazioni alimentari;
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testamenti e successioni;
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fallimenti;
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sicurezza sociale;
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arbitrato;
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diritto del lavoro;
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affitto di immobili;
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violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
La procedura stabilisce che:
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i denuncianti avviano il procedimento in forma scritta inviando il modulo di domanda standard A compilato (allegato I), accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente, all’organo giurisdizionale competente;
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l’organo giurisdizionale può:
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richiedere di completare, chiarire o rettificare la domanda originale, utilizzando il modulo standard B (allegato II).
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respingere le domande ritenute irricevibili o per le quali l’attore non fornisce le informazioni supplementari entro il termine stabilito;
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concedere un’udienza se ritiene impossibile emanare una sentenza sulla base delle sole prove in forma scritta;
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l’organo giurisdizionale procede con il caso inviando al convenuto la domanda e un modulo di risposta standard C (allegato III) entro 14 giorni dal ricevimento del modulo debitamente compilato;
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il convenuto:
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ha 30 giorni per replicare all’organo giurisdizionale. La replica viene inviata all’attore entro 14 giorni;
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può replicare che il valore di una controversia non pecuniaria supera il limite di 5 000 EUR. L’organo giurisdizionale decide se ciò sia vero. Se non lo è, il caso continua. Se lo è, viene affidato al sistema giudiziario dello Stato pertinente;
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l’organo giurisdizionale emette una sentenza entro 30 giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell’attore, oppure:
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richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia;
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assume le prove nel modo più semplice e meno oneroso;
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può tenere un’udienza tramite tecnologie di comunicazione a distanza quali video o teleconferenza ove possibile, o altri mezzi tecnologici di comunicazione se disponibili, sebbene le persone possano richiedere di essere fisicamente presenti;
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i documenti e le sentenze vengono recapitati tramite i servizi postali o in formato elettronico, con ricevuta di ritorno;
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i moduli ufficiali devono essere presentati in una lingua utilizzata dall’organo giurisdizionale e gli altri documenti possono necessitare di traduzione;
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si applica il diritto processuale del paese dell’Unione in cui si svolge il procedimento.
Le spese processuali:
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non devono essere sproporzionate e non devono superare le spese delle procedure giudiziarie nazionali semplificate;
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devono consentire alle parti, in particolare quelle di un altro paese dell’Unione, di utilizzare forme di pagamento a distanza, quali bonifico bancario, carta di credito o di debito o direttamente da un conto bancario.
La parte soccombente sopporta le spese processuali. Tuttavia, non vengono riconosciute alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.
L’impugnazione contro una sentenza è possibile se il diritto processuale nazionale lo prevede.
Riesame della sentenza:
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è possibile se il convenuto:
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non ha ricevuto il modulo di domanda o la citazione a comparire in tempo utile per preparare la propria difesa;
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non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di situazioni di forza maggiore (o di circostanze eccezionali) per ragioni a lui non imputabili;
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presenta la domanda di riesame entro trenta giorni dalla sentenza;
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può essere accettato dall’organo giurisdizionale, nel qual caso la sentenza è nulla, o respinta e la sentenza rimane valida.
Le sentenze:
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sono:
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eseguibili in qualsiasi altro paese dell’Unione;
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su richiesta di una delle parti, accompagnate da un certificato, il modulo standard D di cui all’allegato IV, nella lingua dell’Unione pertinente, senza spese supplementari;
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su richiesta della parte contro cui viene chiesta, l’esecuzione è rifiutata nella giurisdizione di esecuzione, se è incompatibile con una sentenza anteriore pronunciata in un paese dell’Unione o in un paese terzo, a condizione che questa:
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essa riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
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essa sia stata pronunciata nel paese dell’Unione di esecuzione o venga legalmente riconosciuta come tale;
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l’incompatibilità non venga fatta valere e non ci sia stata la possibilità di farla valere come obiezione nei procedimenti giudiziari dell’altro paese dell’Unione;
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possono, dopo l’impugnazione o la richiesta di riesame da parte di una delle parti, portare un organo giurisdizionale nella giurisdizione di esecuzione a:
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limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
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subordinare l’esecuzione a condizioni;
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in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
L’esecuzione delle sentenze è disciplinata dal paese in cui la sentenza viene applicata.
I paesi dell’Unione:
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rendono disponibile il modulo di domanda standard A presso tutti gli organi giurisdizionali e i tribunali che applicano il procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
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forniscono assistenza gratuita alla compilazione dei moduli e informazioni generali;
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non sono tenuti a fornire assistenza legale o assistenza per una causa specifica;
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comunicano alla Commissione europea se un’impugnazione è possibile in base al proprio diritto processuale — informazioni che la Commissione rende disponibili a tutti;
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utilizzano la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale per informare i cittadini e gli ambienti professionali.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
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Il regolamento (CE) n. 861/2007 è in vigore dal 1 gennaio 2009, tranne le norme che richiedono ai paesi dell’Unione di informare la Commissione riguardo aspetti della giurisdizione, i mezzi di notifica e le impugnazioni (articolo 25), che vengono applicate dal 1 gennaio 2008.
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Il regolamento (UE) di modifica 2015/2421 si applica dal 14 luglio 2017 con l’eccezione del paragrafo (16) dell’articolo 1, che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, il quale si applica dal 14 gennaio 2017.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
Transfrontaliero: quando almeno una delle parti ha domicilio o residenza in un paese dell’Unione diverso da quello in cui ha sede l’organo giurisdizionale interessato.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 861/2007 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 05.05.2020