Al fine di contrastare l’immigrazione illegale, chiede ai paesi dell’Unione europea (UE) di vietare l’impiego di cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell’UE.
Introduce norme minime in tutta l’UE relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che violano tale divieto.
Questa direttiva non si applica a tutti i paesi dell’UE: Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1) non vi aderiscono.
PUNTI CHIAVE
Obblighi dei datori di lavoro
I datori di lavoro devono:
richiedere ai cittadini di un paese terzo, prima di assumerli, di produrre un permesso di soggiorno o un’altra autorizzazione di soggiorno;
tenere una copia del permesso o dell’autorizzazione per tutta la durata del rapporto di lavoro, in caso di ispezione da parte delle autorità nazionali;
informare le autorità entro il termine fissato dal paese dell’UE in cui impiegano un cittadino di un paese terzo.
I paesi dell’UE possono inoltre:
utilizzare una procedura semplificata di notifica laddove i datori di lavoro siano persone fisiche e l’impiego sia a fini privati;
decidere di non richiedere la notifica qualora al lavoratore sia stato accordato uno status di soggiornante di lungo periodo.
Sanzioni
I paesi dell’UE devono garantire che i datori di lavoro che violano queste norme siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui:
sanzioni finanziarie in base al numero di cittadini di paesi terzi assunti illegalmente;
il pagamento dei costi di rimpatrio per i cittadini che sono obbligati a rimpatriare nel loro paese d’origine.
I paesi dell’UE devono inoltre:
garantire che i datori di lavoro siano responsabili per i pagamenti arretrati come le retribuzioni arretrate e i contributi previdenziali;
mettere in atto sistemi per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di rivendicare eventuali retribuzioni arretrate dai loro datori di lavoro;
garantire che i datori di lavoro siano anche, se del caso, passibili di altre sanzioni, come ad esempio:
escludere i datori di lavoro dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni pubbliche, compresi i fondi dell’Unione europea, per un periodo fino a cinque anni;
chiedere loro il rimborso di tutte le prestazioni concesse fino a dodici mesi prima della constatazione dell’assunzione illegale;
vietare loro la partecipazione ad appalti pubblici per un massimo di cinque anni;
chiudere in maniera temporanea o permanente la loro attività.
Fattispecie di reato
Una violazione intenzionale costituisce un reato quando il datore di lavoro:
persiste nel non conformarsi;
impiega un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale;
impiega tali persone in condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
I cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente devono essere in grado di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che tramite terzi. I paesi dell’UE sono tenuti a effettuare ispezioni sulla base di valutazioni dei rischi regolari, per verificare se i datori di lavoro stanno impiegando tali immigranti illegali.
Attuazione
Secondo una relazione del 2014 sull’applicazione della direttiva, si sono registrati due risultati principali:
si sono rilevate differenze di severità della punizione nei diversi paesi dell’UE;
esiste un margine di miglioramento in tutti i settori che offrono protezione ai migranti irregolari.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
A decorrere dal . I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il .
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del , pagg. 24-32)
Le correzioni alla direttiva 2009/52/CE sono state integrate nel testo base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’applicazione della direttiva 2009/52/CE, del , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [COM(2014) 286 final del ].
ultimo aggiornamento
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.