È volto a istituire un documento di transito agevolato (FTD)1 e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)2 per il transito specifico e diretto per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che deve necessariamente attraversare il territorio di uno o più paesi dell’Unione, per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.
Gli FTD e FRTD sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003, adottato in concomitanza con il regolamento (UE) n. 693/2003.
Si applica dal .
Per ulteriori informazioni consultare:
Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del , che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del , pag. 8).
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