Procedimenti di pronuncia pregiudiziale — raccomandazioni ai giudici nazionali

SINTESI DI:

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale

Articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 19 del trattato sull’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI, DELL’ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA?

Le raccomandazioni:

PUNTI CHIAVE

Va osservato che la CGUE comprende la Corte di giustizia e il Tribunale. Il loro scopo è garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.

Modifica dello statuto della CGUE

Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2024/2019 adatta il protocollo (n. 3) e mira a ridurre il pesante carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore delle pronunce pregiudiziali. Esso trasferisce la competenza, a partire dal , dalla Corte di giustizia al Tribunale per pronunciarsi in via pregiudiziale in sei aree chiaramente definite e separate:

Significato della procedura di pronuncia pregiudiziale

Tale procedura risulta utile quando, in un caso presentato a un tribunale nazionale, viene presentata una richiesta di interpretazione che ha carattere di novità ed è di interesse generale per l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire la guida necessaria per affrontare una situazione legale nuova.

Struttura delle raccomandazioni

Una serie di raccomandazioni si applica a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, mentre un’altra serie si applica specificamente ai procedimenti accelerati2 o di urgenza3.

Chi presenta la domanda di pronuncia pregiudiziale?

Il giudice nazionale investito di una controversia si assume la responsabilità esclusiva di valutare sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte di giustizia.

I giudici che presentano una richiesta di rinvio dovrebbero, tra le altre cose:

Oggetto e finalità

Interazione tra il rinvio di una pronuncia pregiudiziale e il procedimento nazionale

Forma e contenuto del rinvio

Protezione dei dati e anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Trasmissione alla Corte di giustizia della domanda di pronuncia pregiudiziale

Spese e gratuito patrocinio

Ruolo della cancelleria della Corte di giustizia

Procedimento accelerato e procedimento d’urgenza

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE RACCOMANDAZIONI?

Essi si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Pronuncia pregiudiziale. Una procedura utilizzata nei casi in cui l’interpretazione o la validità di una normativa dell’Unione europea viene messa in discussione nonché quando una decisione è necessaria affinché un giudice nazionale si pronunci ovvero quando non sia possibile un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
  2. Procedimento accelerato. Procedura nella quale la natura e le circostanze eccezionali della causa ne richiedono una rapida trattazione. Un procedimento accelerato deve essere richiesto solo quando circostanze particolari danno luogo a una situazione di urgenza che giustifica una rapida pronuncia sulle questioni proposte. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l’ambiente, che una rapida decisione della Corte di giustizia o del Tribunale può contribuire a prevenire, o qualora circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione.
  3. Procedimento d’urgenza. Procedimento che si applica solamente in casi riguardanti questioni legate alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia. Limita in particolare il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C C/2024/6008 del ).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) (GU C 202 del , pag. 164).

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 19 (GU C 202 del , pag. 27).

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