QUAL È L’OBIETTIVO DELLE RACCOMANDAZIONI, DELL’ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA?
sostituiscono le precedenti raccomandazioni emesse nel 2019, in gran parte per riflettere i cambiamenti derivanti dall’adozione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2019, che modifica il protocollo (n. 3) sullo statuto della CGUE.
Il regolamento di modifica (UE, Euratom) 2024/2019 adatta il protocollo (n. 3) e mira a ridurre il pesante carico di lavoro della Corte di giustizia nel settore delle pronunce pregiudiziali. Esso trasferisce la competenza, a partire dal , dalla Corte di giustizia al Tribunale per pronunciarsi in via pregiudiziale in sei aree chiaramente definite e separate:
Significato della procedura di pronuncia pregiudiziale
Tale procedura risulta utile quando, in un caso presentato a un tribunale nazionale, viene presentata una richiesta di interpretazione che ha carattere di novità ed è di interesse generale per l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire la guida necessaria per affrontare una situazione legale nuova.
Struttura delle raccomandazioni
Una serie di raccomandazioni si applica a tutte le domande di pronuncia pregiudiziale, mentre un’altra serie si applica specificamente ai procedimenti accelerati2 o di urgenza3.
Chi presenta la domanda di pronuncia pregiudiziale?
Il giudice nazionale investito di una controversia si assume la responsabilità esclusiva di valutare sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte di giustizia.
I giudici che presentano una richiesta di rinvio dovrebbero, tra le altre cose:
avere fondamento legale e carattere permanente;
avere l’obbligatorietà della giurisdizione;
applicare le norme giuridiche;
essere indipendenti.
Oggetto e finalità
Il procedimento deve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione. Non deve riguardare l’interpretazione del diritto nazionale né questioni di fatto sollevate nell’ambito del procedimento principale.
La Corte di giustizia determina se la richiesta rientra esclusivamente in uno o più dei sei settori definiti e decide se la richiesta deve essere trasmessa al Tribunale.
La Corte di giustizia e il Tribunale possono statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell’Unione è applicabile nel procedimento principale.
La Corte di giustizia e il Tribunale non applicano direttamente il diritto dell’Unione a una controversia proposta da un giudice del rinvio, poiché il loro ruolo è quello di contribuire alla sua risoluzione. Il ruolo dei giudici nazionali è quello di trarre le conclusioni dalla sentenza della Corte di giustizia o del Tribunale.
Le pronunce pregiudiziali sono vincolanti sia per il giudice del rinvio sia per tutti i giudici degli Stati membri.
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Banca centrale europea vengono informati di tutte le richieste di pronuncia pregiudiziale per consentire loro di valutare se hanno un particolare interesse in materia e decidere se desiderano esercitare il loro diritto di presentare le loro memorie od osservazioni scritte.
Interazione tra il rinvio di una pronuncia pregiudiziale e il procedimento nazionale
Il rinvio dovrebbe essere disposto non appena emerga chiaramente la necessità di una pronuncia pregiudiziale per consentire al giudice nazionale di emanare sentenza e qualora sia in grado di definire con dettagli sufficienti il contesto di diritto e di fatto della causa e delle questioni giuridiche che solleva.
Il procedimento nazionale viene sospeso fino all’emanazione della pronuncia da parte della Corte di giustizia o del Tribunale.
Il giudice del rinvio deve rendere noto alla Corte di giustizia o al Tribunale qualsiasi atto procedurale che possa influire sul rinvio e, in particolare, qualsiasi rinuncia agli atti o composizione amichevole della controversia di cui al procedimento principale nonché ogni altro evento che comporti l’estinzione del procedimento principale. Deve inoltre informare la Corte di giustizia o il Tribunale in merito a qualsiasi decisione resa nell’ambito di un ricorso proposto contro l’ordinanza di rinvio e alle sue conseguenze sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Forma e contenuto del rinvio
Il rinvio deve essere redatto in modo semplice, chiaro e preciso, in considerazione della necessità di tradurlo per consentire ad altri Stati membri di presentare le loro osservazioni.
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia e l’articolo 199 del regolamento di procedura del Tribunale specificano il contenuto della richiesta che dovrebbe accompagnare le domande del giudice del rinvio, i cui punti essenziali sono riassunti nell’allegato alle raccomandazioni. Se uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, i rispettivi giudici possono ritenere necessario dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni sollevate in via pregiudiziale o a respingere la domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile.
Il giudice del rinvio può illustrare brevemente i principali argomenti delle parti del procedimento principale. È tuttavia opportuno notare che sarà tradotta solo la domanda di pronuncia pregiudiziale, non gli eventuali allegati della domanda.
Il giudice del rinvio può altresì indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sollevate. Tali informazioni possono essere utili alla Corte di giustizia o al Tribunale, in particolare quando è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza.
Le questioni sottoposte in via pregiudiziale devono figurare in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio, preferibilmente all’inizio o alla fine di quest’ultima. Devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.
La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dattilografata e le pagine e i paragrafi della decisione di rinvio devono essere numerati.
Protezione dei dati e anonimizzazione della domanda di pronuncia pregiudiziale
Per garantire la protezione ottimale dei dati personali nell’ambito della trattazione della causa da parte della Corte di giustizia o del Tribunale, il giudice del rinvio è invitato a effettuare l’anonimizzazione della causa sostituendo il nome delle persone menzionate nella domanda, ad esempio utilizzando iniziali o una combinazione di lettere o eliminando gli elementi che potrebbero consentire di identificare tali persone.
Trasmissione alla Corte di giustizia della domanda di pronuncia pregiudiziale
Tutte le domande di rinvio devono essere datate, firmate e trasmesse per via telematica o postale alla cancelleria della Corte di giustizia in Lussemburgo.
La Corte di giustizia e il Tribunale raccomandano ai giudici nazionali di utilizzare l’applicazione e-Curia.
La domanda di pronuncia pregiudiziale deve pervenire alla cancelleria con tutti i documenti rilevanti e utili per la trattazione della causa da parte dei giudici e, in particolare, i recapiti precisi delle parti in causa nel procedimento principale e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente al fascicolo del procedimento principale o una sua copia.
Spese e gratuito patrocinio
Le domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale sono gratuite.
Il giudice del rinvio statuisce sui costi sostenuti dalle parti, quando necessario.
In caso di risorse insufficienti di una parte del procedimento principale, il giudice in questione può accordare alla stessa il gratuito patrocinio per coprire le spese, in particolare per la rappresentanza, che essa sostiene dinanzi al giudice. Tale patrocinio potrà tuttavia essere accordato solo nel caso in cui la parte in causa non fruisca già di aiuti previsti dalle normative nazionali o nei limiti in cui esso non copra (o copra solo parzialmente) le spese sostenute dinanzi al giudice.
Ruolo della cancelleria della Corte di giustizia
La cancelleria garantisce il collegamento con il giudice del rinvio durante il procedimento, gli trasmette copie di tutta la documentazione inerente al procedimento e richiede le informazioni.
Al termine del procedimento la cancelleria trasmette la decisione della Corte di giustizia o del Tribunale al giudice del rinvio. Quest’ultimo è invitato a informare la cancelleria circa le eventuali azioni intraprese e la decisione presa relativamente alla causa.
Procedimento accelerato e procedimento d’urgenza
Come previsto dallo statuto e dal regolamento di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale, è possibile decidere che determinate domande debbano essere trattate mediante procedimenti accelerati o d’urgenza.
Le scadenze sono più ravvicinate. Ad esempio, il tempo concesso agli Stati membri per presentare osservazioni in caso di rinvio con procedimento accelerato è minore.
Il giudice del rinvio deve giustificare l’urgenza, sottolineando i rischi potenziali in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario.
Le domande di procedimento accelerato o d’urgenza dovrebbero essere inviate attraverso l’applicazionee-Curia o via e-mail.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE RACCOMANDAZIONI?
Pronuncia pregiudiziale. Una procedura utilizzata nei casi in cui l’interpretazione o la validità di una normativa dell’Unione europea viene messa in discussione nonché quando una decisione è necessaria affinché un giudice nazionale si pronunci ovvero quando non sia possibile un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
Procedimento accelerato. Procedura nella quale la natura e le circostanze eccezionali della causa ne richiedono una rapida trattazione. Un procedimento accelerato deve essere richiesto solo quando circostanze particolari danno luogo a una situazione di urgenza che giustifica una rapida pronuncia sulle questioni proposte. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di rischi elevati e imminenti per la salute pubblica o l’ambiente, che una rapida decisione della Corte di giustizia o del Tribunale può contribuire a prevenire, o qualora circostanze particolari impongano di rimuovere in tempi brevissimi incertezze riguardanti questioni fondamentali di diritto costituzionale nazionale e di diritto dell’Unione.
Procedimento d’urgenza. Procedimento che si applica solamente in casi riguardanti questioni legate alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia. Limita in particolare il numero delle parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e consente, in casi di estrema urgenza, di omettere completamente la fase scritta del procedimento dinanzi ai giudici.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C C/2024/6008 del ).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 1 — Le istituzioni — Sezione 5 — La Corte di giustizia dell’Unione europea — Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) (GU C 202 del , pag. 164).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni sulle istituzioni — Articolo 19 (GU C 202 del , pag. 27).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 2024/2019 del ).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Protocollo (n. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU C 202 del , pag. 201).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del , pag. 71).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del , pag. 72).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del , pag. 73).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del , pag. 67).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del , pag. 68).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 44 del , pag. 8).
Modifiche del Regolamento di Procedura del Tribunale [2024/2095] (GU L 2024/2095 del ).
Decisione del Tribunale, del , relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia [2024/2096] (GU L 2024/2096 del ).
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale, [2024/2097] (GU L 2024/2097 del ).