Documento di viaggio provvisorio (DVP)

SINTESI DI:

Decisione 96/409/PESC relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

PUNTI CHIAVE

Ambito

La decisione non si applica ai passaporti nazionali scaduti, ma è specificamente limitata ai casi in cui i documenti di viaggio siano stati perduti, rubati o distrutti, o siano temporaneamente indisponibili.

Ottenimento di un DVP

Le ambasciate e i consolati dei paesi dell’UE rilasciano DVP nei seguenti casi:

Il richiedente di un DVP deve inviare un formulario allegando una fotocopia certificata conforme dei documenti che ne comprovino l’identità e la cittadinanza ad un’autorità all’uopo designata del paese dell'UE di cui è cittadino.

Oneri e tasse

Il paese dell’UE che rilascia il DVP riscuoterà dal richiedente gli stessi oneri e tasse che sarebbero normalmente riscossi per il rilascio di un passaporto per motivi d’urgenza. I richiedenti che non dispongono di mezzi sufficienti per coprire altre spese locali connesse riceveranno, se del caso, i fondi in base alle istruzioni date del paese di origine, conformemente alle pertinenti disposizioni della decisione 95/553/CE(che sarà sostituita dalla direttiva 2015/637 a decorrere dal ).

Periodo di validità

Per consentire ai cittadini di fare ritorno in un dato luogo, il DVP dovrebbe essere valido per un periodo di poco più lungo del tempo minimo necessario per effettuare il viaggio per il quale è rilasciato. Per il calcolo di tale periodo occorre tenere conto delle soste notturne e del tempo richiesto per le coincidenze di trasporto.

Misure di sicurezza

L’allegato III della decisione riguarda le misure di sicurezza per i documenti di viaggio d’emergenza, includendo aspetti quali il tipo di carta e il sistema di numerazione da utilizzare, nonché il timbro affisso dall'autorità di rilascio.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del , relativa all’istituzione di un documento di viaggio provvisorio (GU L 168 del , pag. 4–11).

Le successive modifiche alla decisione 96/409/PESC sono state integrate al documento originario. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

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