Sistema di recupero e di informazione sugli importi indebitamente versati nel quadro del finanziamento della politica agricola comune

L’Unione europea (UE) intende rafforzare la lotta contro le irregolarità e favorire il recupero degli importi indebitamente versati nel quadro del finanziamento della politica agricola comune (PAC). In tale prospettiva è importante consolidare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Il regolamento precisa le norme che disciplinano l’informazione sistematica della Commissione da parte degli Stati membri, nonché gli obblighi in relazione alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio.

SINTESI

Il regolamento, che mira a migliorare la reazione delle Comunità di fronte alle pratiche irregolari, prevede la comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità (con incidenza superiore a 10 000 euro) individuati dagli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti inoltre a informare la Commissione in merito ai procedimenti nazionali volti a comminare sanzioni amministrative o penali, nonché – su richiesta della Commissione – allo stato di avanzamento dei procedimenti di recupero nei confronti di beneficiari che hanno commesso irregolarità a danno dei fondi comunitari FEAGA e FEASR.

Comunicazione trimestrale alla Commissione

Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Tale comunicazione è accompagnata da informazioni relative in particolare alla natura e alla consistenza della spesa, alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità, all’identificazione delle persone/beneficiari coinvolte e allo svolgimento dei procedimenti amministrativi o giudiziari. Se non tutte le informazioni richieste sono disponibili al momento della notificazione iniziale, gli Stati membri trasmetteranno quelle mancanti insieme ai dati riguardanti i trimestri successivi.

Comunicazione agli altri Stati membri

Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli Stati membri interessati le irregolarità che è giustificato supporre abbiano effetti al di fuori del suo territorio, nonché quelle da cui emerge l’impiego di una nuova pratica irregolare.

Il COCOLAF

Il comitato di coordinamento della lotta contro le frodi (Cocolaf) viene informato ogni anno dalla Commissione in merito alle informazioni ottenute a titolo del presente regolamento.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento n. 1848/2006

18.12.2006

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GU L 355 del 15.12.2006.

Ultima modifica: 23.07.2006