Convenzione relativa a un regime comune di transito
Decisione 87/415/CEE - conclusione della convenzione sul regime comune di transito
La convenzione fornisce un quadro legislativo relativo agli obblighi dei commercianti e delle autorità doganali in relazione alle merci in transito1 doganale da una parte contraente all’altra. Essa interessa gli stati dell’UE a 27 (che rappresentano una parte contraente) e otto nazioni comuni di transito (Islanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito) come parti contraenti separate.
La decisione approva la convenzione per conto della Comunità europea (ora Unione europea).
La convenzione
Per completare le formalità di dogana viene utilizzato un sistema di transito elettronico, salvo in circostanze specifiche (ad esempio nel caso di beni trasportati su rotaia per i quali è ammessa la documentazione cartacea).
Possono essere applicate semplificazioni del transito nel caso di commercianti affidabili
Gli Stati possono accordarsi per utilizzare procedure semplificate tra loro per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali.
Gli Stati possono collaborare gli uni con gli altri nell’assistenza reciproca per il recupero dei crediti legali.
LA convenzione è entrata in vigore e viene applicata dal .
Il regime comune di transito doganale consente alle merci di venire spostate in modo efficiente tra i confini delle parti contraenti e semplifica le formalità di dogana,
Per ulteriori informazioni, consultare:
Decisione del Consiglio n. 87/415/EEC del relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226, , p. 1)
Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226, del , pagg. 2-117)
Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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