Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
L’accordo ha lo scopo di stabilire una cooperazione più efficace tra l’Unione e il Giappone nell’ambito della assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
Si tratta del primo accordo «autonomo» di questo tipo tra l’Unione europea a uno Stato non membro. Finora, nessuno Stato dell’Unione europea aveva concluso individualmente un accordo di questo tipo con il Giappone.
La decisione rende concluso l’accordo per conto dell’UE.
L’accordo vale per la richiesta e la fornitura di assistenza giudiziaria reciproca in materia di indagini, azioni penali e altri procedimenti in materia penale. Non si applica all’estradizione, al trasferimento di procedimenti1 penali e all’esecuzione di sentenze, con l’eccezione della confisca.
L’assistenza giudiziaria comprende gli elementi seguenti:
Ogni Stato dell’UE e il Giappone deve designare un’autorità centrale responsabile per l’invio, il ricevimento e la risposta alle richieste di assistenza. Tali autorità sono inoltre incaricate di eseguire le richieste o di inoltrarle alle autorità competenti per la loro esecuzione.
Lo Stato che presenta una richiesta di assistenza deve farlo per iscritto. In casi urgenti, la richiesta può essere effettuata con altri mezzi di comunicazione affidabili. La richiesta di assistenza deve contenere alcune informazioni specifiche definite nell’accordo.
Se necessario, lo Stato richiesto può esigere ulteriori informazioni per l’esecuzione della richiesta di assistenza.
La richiesta ed eventuali documenti ad essa allegati sono accompagnati dalla traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in un’altra lingua stabilita da tale Stato.
Lo Stato ricevente la richiesta:
Il paese richiedente può utilizzare deposizioni, dichiarazioni, elementi di prova o informazioni solo nelle indagini, azioni penali o altri procedimenti per i quali erano stati richiesti.
Lo Stato richiesto può imporre disposizioni di riservatezza o altre condizioni nell’uso di questi dati. Esso può anche imporre condizioni per il trasporto, la conservazione e la restituzione degli elementi di prova richiesti.
Per assumere deposizioni o dichiarazioni, lo Stato richiesto può ricorrere a misure coercitive, se necessario, e sempre che ciò sia giustificabile dal proprio diritto nazionale. Nei casi in cui la persona interessata debba essere ascoltata in qualità di testimone in un procedimento dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può consentire che le autorità competenti assumano dichiarazioni o deposizioni da tale persona mediante videoconferenza.
Se necessario e giustificato dal proprio diritto nazionale, lo Stato richiesto può ricorrere a misure coercitive per acquisire gli elementi ed esaminare persone, elementi di prova o luoghi.
Lo Stato richiesto deve fornire allo Stato richiedente:
Lo Stato richiesto provvede alla consegna di documenti e citazioni (ingiunzioni di apparire dinanzi ad una corte) a persone per le quali è richiesta la presenza dinanzi all’autorità competente dello Stato richiedente. Se viene richiesta la presenza di una persona detenuta per una deposizione, lo Stato richiesto può trasferire temporaneamente questa persona nello Stato richiedente. Tuttavia, la persona da trasferire deve prima dare il proprio assenso e il trasferimento deve essere consentito dalla legislazione dello Stato richiesto.
Lo Stato richiesto dovrebbe assistere lo Stato richiedente, nella misura consentita dalle sue leggi, nei procedimenti riguardanti il blocco o il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
Lo Stato richiedente deve allegare alla richiesta la decisione di un giudice o altra autorità giudiziaria che impone la confisca. Se i proventi sono sotto la custodia dello Stato richiesto, esso può trasferirli, in tutto o in parte, nello Stato richiedente.
È in vigore dal .
Per maggiori informazioni, consultare:
Accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 39, del , pagg. 20-35).
Decisione 2010/616/UE del Consiglio, del , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (GU L 271 del , pag. 3).
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