Cooperazione amministrativa nel settore fiscale
SINTESI DI:
Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
La direttiva 2011/16/UE (direttiva relativa alla cooperazione amministrativa — DAC) stabilisce norme per:
- una cooperazione amministrativa sicura tra le autorità fiscali nazionali;
- lo scambio elettronico di informazioni fiscali;
- il coordinamento e la valutazione della cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) e la Commissione europea.
La direttiva di modifica (UE) 2023/2226 (nota come DAC8) modifica taluni aspetti della direttiva 2011/16/UE. In particolare, introduce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni per i fornitori di servizi di criptovalute.
PUNTI CHIAVE
La direttiva 2011/16/UE si applica a tutte le imposte, con le seguenti eccezioni:
- imposta sul valore aggiunto (IVA) o dazi doganali;
- accise contemplate da altre normative dell’Unione;
- contributi previdenziali obbligatori;
- oneri dovuti per certificati e documenti rilasciati da autorità pubbliche;
- pagamenti ai servizi pubblici.
La direttiva di modifica (UE) 2021/514 chiarisce che l’IVA e le altre imposte indirette rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE. Pertanto, le informazioni comunicate tra Stati membri possono essere utilizzate anche per la valutazione, la gestione e l’applicazione dell’IVA e di altre imposte indirette.
Gli Stati membri designano un’autorità incaricata di supervisionare la direttiva. Questa istituisce un ufficio centrale di collegamento, il cui ruolo è di:
- mantenere i contatti con la Commissione e le controparti nazionali;
- gestire le richieste di informazioni.
Scambio di informazioni su richiesta
La procedura prevede che:
- un’autorità contattata da un’altra (autorità richiedente) condivida tutte le informazioni in suo possesso o che scopre successivamente;
- vengano utilizzati, ove possibile, i moduli informatici standard predisposti dalla Commissione;
- l’autorità richiedente specifichi:
- le ragioni fiscali alla base della richiesta;
- le informazioni richieste;
- l’autorità interpellata:
- conferma per via elettronica, entro 7 giorni lavorativi, di aver ricevuto la richiesta;
- raccoglie le informazioni, anche se non ne ha bisogno per i propri fini fiscali;
- fornisce le informazioni il più rapidamente possibile, al massimo entro 3 mesi, o entro 2 mesi se è già in possesso delle informazioni;
- risponde entro un mese se necessita di ulteriori dettagli, se non dispone delle informazioni o se rifiuta di condividerle per motivi quali il segreto commerciale o l’ordine pubblico, o perché si riferiscono a imposte precedenti al gennaio 2011.
Ogni anno, le autorità di uno Stato membro scambiano automaticamente con le loro controparti di un altro Stato membro informazioni sui cittadini di quest’ultimo che risiedono sul territorio del primo. Queste informazioni riguardano le seguenti categorie:
- reddito da lavoro dipendente;
- compensi per dirigenti;
- redditi da regimi di assicurazione sulla vita;
- pensioni;
- proprietà e reddito da beni immobili;
- royalties (introdotte nella DAC7);
- redditi da dividendi non detentivi (introdotti nella DAC8).
Gli Stati membri:
- puntano a includere il codice di identificazione fiscale (CIF) di un individuo insieme alle informazioni di cui sopra a partire dal 1° gennaio 2024;
- informano annualmente la Commissione delle informazioni scambiate, che inizialmente riguarderanno due delle categorie di cui sopra, ma che dal 1o gennaio 2026 copriranno almeno cinque di esse;
- richiedono che l’autorità nazionale che fornisce le informazioni ai sensi della DAC2 («istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione») applichi le norme dettagliate in materia di informativa finanziaria e personale e di due diligence di cui agli allegati I e II e proceda allo scambio automatico:
- di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui alla DAC3;
- di relazioni paese per paese dei gruppi di imprese multinazionali, compresi i dati relativi a tutte le giurisdizioni fiscali in cui operano e agli utili al lordo delle imposte (l’Allegato III elenca i dettagli richiesti) nell’ambito della DAC4;
- di accordi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica che coinvolgono più di uno Stato membro o uno Stato membro e un paese terzo ai sensi della DAC6;
- richiedono che le piattaforme digitali («operatori di piattaforma») ai sensi della DAC7 dichiarino in uno Stato membro e attuino le norme di segnalazione e di due diligence contenute nell’allegato V sui venditori che utilizzano i loro servizi per:
- l’affitto di beni immobili residenziali e commerciali;
- servizi personali;
- la vendita di beni;
- noleggio di mezzi di trasporto;
- fornire annualmente alla Commissione statistiche sullo scambio automatico di informazioni;
- conservare per almeno cinque anni le informazioni ricevute tramite gli scambi automatici;
- monitorare e valutare la cooperazione amministrativa e condividere annualmente le conclusioni con la Commissione;
- determinare le sanzioni per le violazioni della normativa.
Scambio spontaneo di informazioni
Le autorità nazionali devono fornire spontaneamente informazioni alle loro controparti nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre un mese, se ritengono che:
- un altro Stato membro possa subire una perdita di getto fiscale;
- qualcuno riceva un beneficio fiscale in uno Stato membro che aumenterebbe la sua responsabilità in un altro;
- i rapporti commerciali tra due persone in Stati membri diversi potrebbero portare a un risparmio fiscale per una o entrambe;
- i risparmi fiscali si basino su trasferimenti artificiali di utili all’interno di gruppi di società;
- le informazioni ricevute da un’altra autorità potrebbero essere rilevanti per valutare la responsabilità fiscale nello Stato membro.
Cooperazione amministrativa supplementare
Le autorità nazionali possono:
- chiedere che i propri funzionari partecipino alle indagini condotte in un altro Stato membro;
- accettare di effettuare controlli simultanei in due o più Stati membri su persone di interesse comune;
- chiedere un riscontro sulle informazioni fornite e fornire ai propri partner un feedback annuale sullo scambio automatico di informazioni.
Le informazioni
- comunicate tra gli Stati membri sono coperte da segreto d’ufficio;
- possono essere utilizzate per:
- applicare la legislazione nazionale in materia di IVA, altre imposte indirette, dazi doganali, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo;
- accertare altre imposte e tasse coperte da accordi di assistenza reciproca;
- sostenere procedimenti giudiziari e amministrativi che potrebbero comportare sanzioni;
- possono essere condivise con un paese terzo se lo Stato membro che le ha fornite inizialmente è d’accordo;
- ricevute da un paese terzo, con il suo consenso, possono essere fornite a un altro Stato membro se ritenute utili.
La Commissione fornisce agli Stati membri i mezzi elettronici e automatizzati per verificare se il CIF di un individuo è corretto.
La direttiva abrogava la direttiva 77/799/CEE in data 1 gennaio 2013.
La direttiva di modifica (UE) 2023/2226 estende la cooperazione amministrativa fiscale alle cripto-attività richiedendo che:
- i fornitori di servizi di cripto-attività rispettino gli obblighi dettagliati di segnalazione e di due diligence di cui all’Allegato VI;
- le autorità nazionali condividano automaticamente le informazioni ricevute dai fornitori di servizi con le loro controparti dell’Unione entro 9 mesi dalla fine dell’anno civile; il primo scambio avverrà a partire dal 1° gennaio 2026.
La direttiva prevede inoltre che le autorità nazionali comunichino le seguenti informazioni per ogni:
- persona coperta dalla normativa («persona segnalabile»): nome, indirizzo, Stato membro di residenza, CIF, data e luogo di nascita;
- fornitore di servizi di cripto-attività: nome, indirizzo, CIF e, se disponibile, il numero di identificazione individuale fornito al momento della registrazione;
- transazioni di cripto-attività: dettagli quali l’importo pagato, le quote coinvolte e il valore di mercato.
Richiede che la Commissione:
- normalizzi il modulo informatico da utilizzare per lo scambio di informazioni;
- stabilisca le modalità pratiche e tecniche per la registrazione e l’identificazione degli operatori di cripto-attività;
- istituisca un registro delle cripto-attività entro il 31 dicembre 2025;
- fornisca agli Stati membri l’accesso a un elenco centrale sicuro entro il 31 dicembre 2026.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva 2011/16/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 8, che dovevano essere recepite entro il 1o gennaio 2015.
La direttiva di modifica (UE) 2023/2226 si applica dal 1o gennaio 2026, sebbene alcuni dei suoi articoli non si applicheranno fino al 1o gennaio 2030.
CONTESTO
- Di fronte alla crescente mobilità dei contribuenti, all’aumento delle transazioni transfrontaliere e all’arrivo di nuovi strumenti finanziari, le amministrazioni fiscali nazionali devono aumentare la cooperazione amministrativa per garantire l’adempimento degli obblighi fiscali e ridurre l’evasione, l’elusione e la frode fiscale.
- Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011, pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2011/16/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione, del 13 aprile 2023, recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 2023/2226 del 24.10.2023).
Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 19).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 24.01.2024