Regolamento (CE) n. 183/2005 — requisiti per l’igiene dei mangimi
Il regolamento si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato, alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti e alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione:
Imprese nel settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi
Tali imprese devono prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli per la sicurezza dei mangimi durante la produzione, la preparazione, la pulizia, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di questi prodotti (allegato I). Esse hanno l’obbligo di tenere dei registri relativi alle misure messe in atto per il controllo dei rischi di contaminazione.
Altri operatori nel settore dei mangimi
Questi operatori hanno l’obbligo di adottare misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti che producono, trasportano o utilizzano. Queste misure sono descritte in dettaglio nell’allegato II e riguardano principalmente:
Le aziende devono:
La Commissione e gli Stati membri elaborano manuali di corretta prassi per il settore dei mangimi e per l’applicazione dei principi HACCP. Essi devono essere sviluppati in conformità con i principi del Codex Alimentarius e in consultazione con tutte le parti interessate. Nei casi in cui vengano redatti manuali standardizzati UE, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (noto anche come PAFF) garantisce che il contenuto di tali manuali risulti funzionale.
L’allegato II al regolamento è stato modificato in due occasioni [dal regolamento (UE) n. 225/2012 e dal regolamento (UE) 2015/1905] per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i test per la diossina.
È stato applicato dal .
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i requisiti sull’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’, pagg. 1–22).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 183/2005 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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