Igiene dei mangimi

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 183/2005 — requisiti per l’igiene dei mangimi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l’immissione dei mangimi sul mercato, alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti e alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.

Esclusioni

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:

Elementi principali:

Imprese nel settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi

Tali imprese devono prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli per la sicurezza dei mangimi durante la produzione, la preparazione, la pulizia, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di questi prodotti (allegato I). Esse hanno l’obbligo di tenere dei registri relativi alle misure messe in atto per il controllo dei rischi di contaminazione.

Altri operatori nel settore dei mangimi

Registrazione e riconoscimento

Manuali di corretta prassi

La Commissione e gli Stati membri elaborano manuali di corretta prassi per il settore dei mangimi e per l’applicazione dei principi HACCP. Essi devono essere sviluppati in conformità con i principi del Codex Alimentarius e in consultazione con tutte le parti interessate. Nei casi in cui vengano redatti manuali standardizzati UE, il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (noto anche come PAFF) garantisce che il contenuto di tali manuali risulti funzionale.

Modifiche

L’allegato II al regolamento è stato modificato in due occasioni [dal regolamento (UE) n. 225/2012 e dal regolamento (UE) 2015/1905] per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i test per la diossina.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Produzione primaria: la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.
  2. Premiscele: miscele di additivi per mangimi o miscele di uno più additivi per mangimi con materie prime per mangimi o acqua, utilizzate come supporto, non destinate ad essere somministrate direttamente agli animali.
  3. Mangimi composti: miscele di sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
  4. Principi HACCP: stabiliscono i requisiti che devono essere soddisfatti lungo tutto il processo di produzione, lavorazione e distribuzione per consentire l’identificazione, attraverso l’analisi di rischio, dei punti critici che devono essere tenuti sotto controllo per garantire la sicurezza degli alimenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i requisiti sull’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’, pagg. 1–22).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 183/2005 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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