Il regolamento stabilisce gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET). Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (Unione).
L’AEA è un’agenzia decentrata dell’Unione. Il suo obiettivo è fornire informazioni oggettive, affidabili e comparabili per consentire la protezione dell’ambiente, il miglioramento e il sostegno allo sviluppo sostenibile in modo che:
L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:
I dati interessati riguardano:
Il consiglio di amministrazione dell’AEA è composto da un rappresentante di ciascuno dei suoi 32 paesi membri (27 Stati membri, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia), due rappresentanti della Commissione europea e due esperti scientifici nominati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.
L’AEA collabora con altre istituzioni internazionali e dell’Unione, quali l’Ufficio statistico e il Centro comune di ricerca della Commissione europea, il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità.
EIONET, coordinata dall’AEA, è la rete di informazione dell’Unione sulle questioni ambientali ed è composta dai 32 paesi membri del SEE e da sei paesi che cooperano (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo*, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia).
Il regolamento (UE) 2021/1119, la normativa europea sul clima (si veda la sintesi), ha aggiunto un ulteriore articolo (articolo 10 bis) al regolamento (CE) n. 401/2009 istituendo un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici. Il comitato consultivo è composto da 15 alti esperti scientifici indipendenti che coprono un’ampia gamma di discipline pertinenti. I membri del comitato consultivo sono designati per quattro anni dal consiglio di amministrazione dell’AEA, in seguito a una procedura di selezione aperta e rigorosa. I membri sono nominati a titolo personale e selezionati sulla base della loro eccellenza scientifica, dell’ampiezza delle competenze e dell’esperienza professionale.
Il regolamento è in vigore dal .
Il regolamento (UE) n. 401/2009 ha codificato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1210/90 e le sue modifiche successive.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del , pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 401/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ultimo aggiornamento
*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.