La cooperazione rafforzata (articolo 20 del trattato sull’Unione europea e titolo III del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) è una procedura che permette a un minimo di nove Stati membri di instaurare un’integrazione avanzata o una cooperazione in un ambito specifico all’interno dell’Unione europea, qualora risulti evidente che l’Unione nel suo insieme non sia in grado di conseguire gli obiettivi di tale cooperazione entro un termine ragionevole.
Ciò permette a questi Stati di avanzare a diverse velocità e verso obiettivi differenti da quelli degli Stati membri che decidono di rimanere al di fuori degli ambiti della cooperazione rafforzata. La procedura è concepita per il superamento dello stallo in caso una proposta particolare sia bloccata da uno o più Stati membri che non intendono partecipare. Tuttavia, essa non consente un ampliamento delle competenze al di fuori di quelle autorizzate dai trattati dell’Unione.
L’autorizzazione a procedere con la cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio in ultima istanza, su proposta della Commissione europea e previa l’approvazione da parte del Parlamento europeo.
A partire da febbraio 2013, tale procedura è stata impiegata negli ambiti della legge sul divorzio, dei brevetti e dell’imposta sulle transazioni finanziarie, nonché a tutela degli interessi finanziari dell’Unione tramite l’istituzione della Procura europea (EPPO).
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