Riduzione dei gas a effetto serra entro il 2020: la decisione sulla condivisione degli sforzi
SINTESI DI:
Decisione n. 406/2009/CE concernente gli sforzi degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?
- La decisione sulla condivisione degli sforzi (ESD) stabilisce obiettivi annuali vincolanti in materia di emissioni di gas a effetto serra per gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per il periodo 2013-2020. Tali obiettivi riguardano le emissioni provenienti dalla maggior parte dei settori non inclusi nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione (ETS UE), come i trasporti (ad eccezione dell’aviazione e della navigazione marittima internazionale), le costruzioni, l’agricoltura e i rifiuti.
- La decisione sulla condivisione degli sforzi fa parte di una serie di politiche e misure in materia di cambiamenti climatici ed energia, note come pacchetto clima ed energia, concepite per aiutare l’Unione a passare a un’economia a basse emissioni di carbonio e ad aumentare la sua sicurezza energetica.
- La decisione sulla condivisione degli sforzi stabilisce gli obiettivi nazionali di emissione per il 2020, espressi in variazioni percentuali rispetto ai livelli di emissione del 2005. Determina anche il numero di tonnellate di emissioni di gas a effetto serra consentite annualmente per ciascuno Stato membro negli anni dal 2013 al 2020, nei settori contemplati dalla decisione.
PUNTI CHIAVE
- Gli obiettivi di emissione per il 2020 sono stati fissati sulla base della ricchezza relativa degli Stati membri (misurata in base al prodotto interno lordo pro capite). Si va da una riduzione delle emissioni del 20 % entro il 2020 (rispetto ai livelli del 2005) per gli Stati membri più ricchi a un aumento del 20 % per il meno ricco, la Bulgaria.
- Al fine di garantire costanti progressi verso l’obiettivo del 2020, la decisione 2013/162/UE fissa anche i limiti di emissione di gas a effetto serra per ogni Stato membro per ciascun anno. Questi limiti sono chiamati assegnazioni annuali di emissioni (AEA).
- Allo stesso tempo, è stata consentita una certa flessibilità nel raggiungere gli obiettivi e nel consentire agli Stati membri di ridurre le emissioni in modo economicamente efficace: gli Stati membri potevano prendere in prestito il 5 % delle proprie AEA dall’anno successivo e acquistare le AEA da altri Stati membri o acquistare crediti da determinati progetti, ad esempio da un progetto che aiutava i paesi meno sviluppati a ridurre le loro emissioni. Se uno Stato membro dovesse ridurre le proprie emissioni oltre il necessario, superando in tal modo il suo obiettivo per un determinato anno, potrebbe accumulare le assegnazioni eccedenti per un uso successivo (fino al 2020) o venderle ad altri Stati membri.
- Ogni anno ogni Stato membro doveva comunicare le proprie emissioni e i progressi verso il raggiungimento del suo obiettivo alla Commissione europea tramite relazioni relative sugli inventari nazionali, che sono state oggetto di una revisione da parte di esperti tecnici.
- A seguito del riesame degli inventari dei gas serra degli Stati membri, la Commissione ha adottato ogni anno un atto di esecuzione (decisione) in cui sono state determinate le emissioni finali di ESD per Stato membro, tenendo conto delle correzioni tecniche e delle stime riviste calcolate nel corso del riesame. Tali decisioni sono elencate nella seguente sezione «Documenti correlati».
- Una volta ogni due anni, gli Stati membri hanno pubblicato relazioni sulle loro politiche e misure e sulle proiezioni dei loro progressi futuri. Le norme per questa relazione sono state stabilite nel regolamento (UE) n. 525/2013, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia (si veda la sintesi).
- Se, in un determinato anno, uno Stato membro emetteva più gas serra di quanto gli fosse consentito, doveva informare la Commissione sul modo in cui intendeva rimettersi in carreggiata e doveva pagare una «tassa» sotto forma di un obiettivo di emissioni più rigoroso per l’anno successivo.
Progressi compiuti nell’ambito della decisione sulla condivisione degli sforzi
Nel 2020, le emissioni registrate coperte dalla decisione sulla condivisione degli sforzi erano inferiori del 16,3 % rispetto al 2005, superando l’obiettivo dell’Unione di 6 punti percentuali. Tutti gli Stati membri hanno rispettato i loro obblighi di condivisione degli sforzi in tutti gli anni del periodo compreso tra il 2013 e il 2020.
A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?
È stata applicata dal 2013 al 2020.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).
Le successive modifiche alla decisione n. 406/2009/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1953 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2020 (GU L 269 del 17.10.2022, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1876 della Commissione, del 20 ottobre 2021, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2019 (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 12).
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1834 della Commissione, del 3 dicembre 2020, relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2018 (GU L 408 del 4.12.2020, pag. 3).
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2005 della Commissione, del 29 novembre 2019, relativa alle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2017 (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 56).
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1855 della Commissione, del 27 novembre 2018, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2016 (GU L 302 del 28.11.2018, pag. 75).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2377 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2015 (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 80).
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1015 della Commissione, del 15 giugno 2017, sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l’anno 2014 (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 38).
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2132 della Commissione, del 5 dicembre 2016, sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l’anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 6.12.2016, pag. 9).
Decisione della Commissione 2013/162/UE del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).
Si veda la versione consolidata.
Decisione di esecuzione della Commissione 2013/634/UE del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell’1.11.2013, pag. 19).
Ultimo aggiornamento: 16.01.2024