Comitatologia

Con il termine «comitatologia» si intende l’insieme delle procedure attraverso le quali la Commissione europea esercita le competenze di esecuzione conferitele dal legislatore dell’Unione europea (Unione), con l’assistenza dei comitati di rappresentanti degli Stati membri dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il legislatore dell’Unione può autorizzare la Commissione ad adottare «atti di esecuzione» mediante norme specifiche iscritte in un atto legislativo («atto di base»). Ciò avviene quando è necessario porre in essere condizioni uniformi per l’attuazione del diritto dell’Unione, anziché lasciare che ciascuno Stato membro lo attui da solo in modo potenzialmente divergente.

Le regole pratiche e i principi generali da seguire relativamente alla comitatologia sono definite nel regolamento (UE) n. 182/2011 (il «regolamento comitatologia»). In base a ciò, la Commissione consulta un comitato composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto dalla Commissione sui progetti di atti di esecuzione. I comitati utilizzano due tipi di procedure:

Tali procedure differiscono per le modalità di voto e nel modo in cui i loro voti influenzano le possibilità della Commissione di adottare l’atto di esecuzione in oggetto. La scelta della procedura per un determinato atto spetta al legislatore unionale e dipende dalla natura delle competenze di esecuzione che sono previste nell’atto di base (regolamento, direttiva o decisione).

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