Etichettatura dei prodotti alimentari

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Responsabilità di informare

Informazioni obbligatorie

La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, che si basa sull’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che stabilisce le norme dettagliate per l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un prodotto alimentare. Il presente regolamento, in vigore dal , richiede che il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario siano indicati sull’etichetta in caso questo non corrisponda al paese di origine o al luogo di provenienza forniti per il prodotto alimentare. Stabilisce altresì le norme relative alla dimensione minima del carattere e al posizionamento di tale etichetta.

Nel 2018, la Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alle domande e risposte sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per coadiuvare gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali nell’applicazione del regolamento.

Nel 2020, la Commissione ha pubblicato una comunicazione riportante gli orientamenti per gli operatori del settore alimentare e le autorità nazionali in merito all’applicazione delle norme relative all’etichettatura quando il paese di origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare sono indicati e non corrispondono a quello del loro ingrediente primario, al paese di origine o al luogo di provenienza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal , a eccezione dell’introduzione di una dichiarazione nutrizionale (dal ) e dei requisiti specifici concernenti la designazione della «carne macinata» () e l’indicazione dell’ingrediente primario ().

CONTESTO

La libera circolazione di alimenti sicuri e sani nell’Unione costituisce un grande vantaggio per la salute pubblica e il benessere e rappresenta una caratteristica essenziale del mercato unico. Oltre a garantire un elevato livello di tutela della salute, il diritto dell’Unione garantisce che i consumatori dispongano di informazioni adeguate per compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti alimentari che acquistano e mangiano.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del , pag. 18).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1169/2011 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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