Stabilisce i requisiti di sicurezza che i giocattoli immessi nel mercato dell’Unione europea (Unione) devono soddisfare. Questi requisiti sono mirati a produrre alti livelli di salute e sicurezza, a proteggere il pubblico e a garantire la libera circolazione dei giocattoli all’interno dell’Unione.
La direttiva identifica le responsabilità particolari dei vari operatori nella catena di fornitura dalla fabbricazione all’importazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio.
PUNTI CHIAVE
I giocattoli sono prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
I produttori, dato che hanno una conoscenza dettagliata del loro prodotto, hanno la responsabilità di garantire che i loro giocattoli soddisfino tutti i requisiti di sicurezza applicabili.
Gli importatori devono immettere sul mercato solo giocattoli provenienti da paesi terzi che rispettano tutti i requisiti di sicurezza applicabili.
I distributori e i rivenditori devono agire con la dovuta attenzione per quanto riguarda tali requisiti di sicurezza.
Le autorità nazionali effettuano il controllo dei giocattoli immessi sul mercato.
La normativa non si applica alle seguenti tipologie di giocattoli (fra gli altri):
attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
macchine da gioco automatiche per uso pubblico;
veicoli giocattolo con motore a combustione;
macchine a vapore giocattolo;
fionde e catapulte.
La direttiva viene aggiornata periodicamente per definire i limiti di sicurezza per le sostanze chimiche usate nei giocattoli (ad es. cadmio, bario, nickel, bisfenolo A, formaldeide e piombo), in particolare riguardo ai bambini di età inferiore ai 3 anni e in giocattoli destinati a essere messi in bocca. Negli ultimi cinque anni gli emendamenti hanno riguardato aspetti quali:
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del , pag. 1).
Le successive modifiche alla direttiva 2009/48/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del , relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del , pag. 14).
Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del , che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli (GU L 197 del , pag. 110).
Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell’, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del , pag. 53).
Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell’, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del , pag. 58).
Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, del , che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide (GU L 299 del , pag. 51).
Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del , che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio (GU L 298 del , pag. 5).
Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del , che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI (GU L 122 del , pag. 29).
Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del , che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (GU L 138 del , pag. 128).
Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del , che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (GU L 115 del , pag. 47).
Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del , che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (GU L 110 del , pag. 6).
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del , pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del , pag. 3).