Esenzione all’applicazione delle regole di concorrenza UE per taluni accordi nel settore dei trasporti aerei

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 487/2009 relativo all’applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Articolo 101 del TFUE

L’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE consente alla Commissione di adottare un regolamento che dichiari che taluni accordi, decisioni e pratiche concordate* sono esenti dall’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, che vieta gli accordi e le pratiche concordate tra società e gruppi di società che possono incidere sugli scambi tra Stati membri e il cui scopo è prevenire, limitare o distorcere la concorrenza all’interno mercato unico dell’Unione.

In particolare, la Commissione può adottare tale regolamento di esenzione per categoria in relazione ad accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti una delle seguenti finalità:

Circostanze modificate

Quando le circostanze si siano modificate relativamente a uno dei fattori che ne hanno determinato l’adozione, l’atto può essere abrogato o modificato. In tale eventualità, deve essere previsto un periodo transitorio per procedere alla modifica degli accordi e delle pratiche concordate ai quali era applicabile il regolamento precedente, prima dell’abrogazione o della modifica.

Durata limitata

Gli eventuali regolamenti relativi alle esenzioni per categoria vengono adottati per un periodo specificato e si applicano con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Informazioni e consultazione

Prima dell’adozione di un regolamento relativo alle esenzioni per categoria, la Commissione deve adottare un progetto del regolamento proposto e invitare tutte le persone e organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole. La Commissione deve consultare il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 e dovrà farlo una prima volta prima di pubblicare il progetto di regolamento e una seconda volta dopo le consultazioni pubbliche (cfr. sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1 luglio 2009. Il regolamento (CE) n. 487/2009 codifica e abroga il regolamento (CEE) n. 3976/87.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pratiche concordate. Pratiche anticoncorrenziali, che sia stato concluso un accordo formale tra le parti o meno, le quali possono derivare da contatti diretti o indiretti fra società la cui intenzione è quella di influenzare la condotta del mercato o di rivelare comportamenti futuri previsti ai concorrenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e di pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei (versione codificata) (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.12.2021