Concorrenza nei settori dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile interna
SINTESI DEL:
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DEGLI ARTICOLI 101 E 102 DEL TFUE?
Il regolamento stabilisce le regole di concorrenza dell’UE applicate ai trasporti su strada, su rotaia e per vie navigabili interne.
Gli articoli 101 e 102 del TFUE vietano gli accordi anticoncorrenziali e le pratiche concordate tra imprese, nonché gli abusi di posizione dominante*.
PUNTI CHIAVE
Il Regolamento (CE) n. 169/2009 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi come scopo o effetto:
Eccezione per accordi tecnici
Tuttavia, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che hanno lo scopo e l’effetto di applicare migliorie tecniche o di portare ad una cooperazione tecnica attraverso:
Esenzione per gruppi di piccole e medie imprese
Il regolamento consente anche l’esenzione di gruppi di piccole e medie imprese, purché:
Tuttavia, se l’attuazione di accordi, decisioni o pratiche concordate ha effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, alle imprese può essere richiesto di porre fine a tali effetti.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Si applica dal 25 marzo 2009.
Il regolamento (CE) n. 169/2009 codifica e abroga il Regolamento (CEE) n. 1017/68 ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate a norma dell’articolo 5 di tale regolamento prima del 1 maggio 2004, fino alla scadenza di tali decisioni.
CONTESTO GENERALE
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento del Consiglio (CE) n. 169/2009, del 26 febbraio 2009 che applica le regole di concorrenza al trasporto su rotaia, su strada e per via navigabile interna (versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202, 7.6.2016, pag. 89).
Ultimo aggiornamento: 06.03.2018