Concorrenza nei settori dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile interna

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n.169/2009 — concorrenza nei settori del trasporto su rotaia, su strada e per via navigabile interna

Articolo 101 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) — regole applicabili alle imprese: prevenzione, restrizione o distorsione della concorrenza

Articolo 102 del TFUE — regole applicabili alle imprese: abusi da parte di imprese in posizione dominante

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DEGLI ARTICOLI 101 E 102 DEL TFUE?

Il regolamento stabilisce le regole di concorrenza dell’UE applicate ai trasporti su strada, su rotaia e per vie navigabili interne.

Gli articoli 101 e 102 del TFUE vietano gli accordi anticoncorrenziali e le pratiche concordate tra imprese, nonché gli abusi di posizione dominante*.

PUNTI CHIAVE

Il Regolamento (CE) n. 169/2009 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi come scopo o effetto:

Eccezione per accordi tecnici

Tuttavia, il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni o alle pratiche concordate che hanno lo scopo e l’effetto di applicare migliorie tecniche o di portare ad una cooperazione tecnica attraverso:

Esenzione per gruppi di piccole e medie imprese

Il regolamento consente anche l’esenzione di gruppi di piccole e medie imprese, purché:

Tuttavia, se l’attuazione di accordi, decisioni o pratiche concordate ha effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, alle imprese può essere richiesto di porre fine a tali effetti.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 25 marzo 2009.

Il regolamento (CE) n. 169/2009 codifica e abroga il Regolamento (CEE) n. 1017/68 ad eccezione dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate a norma dell’articolo 5 di tale regolamento prima del 1 maggio 2004, fino alla scadenza di tali decisioni.

CONTESTO GENERALE

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Abusi di posizione dominante: si commettono quando un’impresa si trova in una posizione di forza economica, traendone vantaggio a danno dei suoi concorrenti e/o dei consumatori. Tra gli esempi si include la vendita a prezzi talmente bassi da non poter essere eguagliati dai concorrenti minori.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento del Consiglio (CE) n. 169/2009, del 26 febbraio 2009 che applica le regole di concorrenza al trasporto su rotaia, su strada e per via navigabile interna (versione codificata) (GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202, 7.6.2016, pag. 89).

Ultimo aggiornamento: 06.03.2018