Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 851/2004: creazione di un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Missione e compiti

La missione del Centro consiste nell’individuare, valutare e riferire sulle minacce attuali ed emergenti per la salute umana derivanti dalle malattie trasmissibili, e nel fornire raccomandazioni per la risposta a livello europeo e nazionale, nonché a livello regionale, se necessario.

Per raggiungere questi obiettivi il Centro:

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono provvedere tempestivamente a:

Reti dedicate e attività di rete

L’ECDC:

Gli Stati membri designano un organismo di coordinamento competente e nominano un punto di contatto nazionale e punti di contatto operativi come pertinenti per le funzioni di sanità pubblica, compresa la sorveglianza epidemiologica, nonché per i vari gruppi di malattie e le singole malattie. Questi punti focali costituiscono reti che forniscono consulenza strategica all’ECDC.

Attività rafforzate

Tra le altre cose, il regolamento modificativo (UE) 2022/2370 introduce articoli relativi specificamente al modo in cui l’ECDC dovrà:

Struttura

L’ECDC comprende:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal .

CONTESTO

L’ECDC è operativo dal maggio 2005 e ha sede a Stoccolma, in Svezia.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Siero-epidemiologico. Indagini epidemiologiche basate sulla distribuzione degli anticorpi nel siero sanguigno in popolazioni di individui.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del , pag. 1).

Regolamento (UE) 2022/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante modifica del regolamento (CE) n. 851/2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 314 del , pag. 1).

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