Determina i requisiti minimi in tutta l’Unione europea (Unione) per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La direttiva 98/24/CE è una direttiva «derivata» della direttiva quadro 89/391/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (si veda la sintesi). La direttiva 89/391/CEE, che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza dei prodotti chimici, si applica integralmente, fatte salve le norme più severe e/o specifiche contenute nella direttiva 98/24/CE.
La direttiva 98/24/CE si applica ai lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose quando le sue norme sono più favorevoli rispetto a quelle della direttiva 2004/37/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni (si veda la sintesi).
Obblighi dei datori di lavoro
Valutazione del rischio I datori di lavoro devono determinare l’eventuale presenza di sostanze chimiche pericolose sul luogo di lavoro e, in caso affermativo, valutare i rischi derivanti per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tale valutazione deve essere aggiornata.
Prevenzione dei rischi I datori di lavoro devono adottare le misure preventive necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Essi devono fornire attrezzature adeguate, ridurre la durata di ogni esposizione e predisporre per una manipolazione, stoccaggio e trasporto sicuro delle sostanze chimiche pericolose. Ove possibile, le sostanze chimiche o i processi devono essere sostituiti con altri meno pericolosi.
Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici La normativa prevede che siano fissati valori limite indicativi e obbligatori di esposizione professionale, congiuntamente a valori limite biologici.
Gestione di infortuni, incidenti ed emergenze I datori di lavoro devono elaborare piani d’azione in modo che siano adottate le misure adeguate quando si verifica un incidente, inclusa l’informazione delle persone interessate. Tali misure comprendono regolari esercitazioni di sicurezza e la messa a disposizione di appropriate installazioni di pronto soccorso.
Informazione e formazione dei lavoratori I datori di lavoro devono fornire ai lavoratori i risultati della valutazione dei rischi, le informazioni sulle sostanze chimiche pericolose nei locali e i valori limite di esposizione professionale. Essi devono inoltre fornire formazione e dettagli sulle precauzioni appropriate da adottare.
Divieti
La direttiva vieta la produzione, la fabbricazione e l’uso di talune sostanze chimiche. Queste sono indicate nell’allegato III. Sono consentite deroghe in determinate circostanze, come la ricerca e la sperimentazione scientifica. In tali casi, i datori di lavoro devono fornire alle autorità informazioni quali le quantità da utilizzare e il numero dei lavoratori che possono essere coinvolti.
Sorveglianza sanitaria
Gli Stati membri dell’Unione devono predisporre un’adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori la cui salute potrebbe essere a rischio. Sono richiesti i documenti sanitari e di esposizione delle persone.
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele
La direttiva 2014/27/UE modifica la direttiva 98/24/CE (e molte altre) allineandola al nuovo sistema fissato all’interno del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (si veda la sintesi). Tale direttiva identifica le sostanze chimiche pericolose e informa gli utenti dei rischi connessi attraverso simboli e testi standard sulle etichette di confezionamento e sulle schede informative in materia di sicurezza.
Relazioni
Gli Stati membri devono riferire alla Commissione europea ogni cinque anni in merito all’attuazione delle varie misure contemplate dalla direttiva.
Atti delegati
Il regolamento (UE) 2019/1243 modifica la direttiva 98/24/CE conferendo alla Commissione, , il potere di adottare atti delegati per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati per tener conto dell’armonizzazione tecnica e per integrare tale direttiva fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale. Tuttavia, tali modifiche non possono alterare i valori limite di esposizione fissati negli allegati della direttiva.
Gli Stati membri sono tenuti a informare le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell’Unione.
A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE LA DIRETTIVA?
La direttiva 98/24/CEE è entrata in vigore a partire dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .
In Slovenia, la sua applicazione è stata rinviata al .
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del , sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del , pag. 11).
Le successive modifiche alla direttiva 98/24/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del , pag. 1).
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul posto di lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (versione codificata) (GU L 158 del , pag. 50). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 229 del , pag. 23).
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del , recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 245 del , pag. 23).
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del , concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del , pag. 1).