Proteggere le lavoratrici gestanti e le giovani madri

SINTESI DI:

Direttiva 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva punta a proteggere la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti1 o puerpere2 e delle lavoratrici in periodo di allattamento3.

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal e doveva diventare legge negli Stati membri entro il .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Lavoratrice gestante. Una donna che informa del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alla normativa e/o alla prassi nazionale.
  2. Lavoratrice puerpera. Una puerpera che, ai sensi della normativa e/o prassi nazionale, informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a detta normativa e/o prassi.
  3. Lavoratrice in periodo di allattamento. Una donna in periodo di allattamento che, ai sensi della normativa e/o prassi nazionale, informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a tale normativa e/o prassi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del , concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del , pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 92/85/CEE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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