Licenziamenti collettivi: informazione e consultazione del personale
SINTESI DI:
Direttiva 98/59/CE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni dei paesi dell’Unione europea in materia di licenziamenti collettivi
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Obbliga i datori di lavoro a informare e consultare i rappresentanti del personale in caso di licenziamento collettivo*.
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Specifica i punti da trattare nell’ambito di tali consultazioni nonché le informazioni che i datori di lavoro devono fornire.
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Essa stabilisce inoltre le norme procedurali di licenziamento collettivo.
PUNTI CHIAVE
La direttiva non si applica:
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ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell’espletamento del compito previsto nei suddetti contratti;
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ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico.
Inoltre, i diritti dei lavoratori in presenza di un passaggio di proprietà dell’impresa oppure di insolvenza da parte dell’azienda sono disciplinati da altre leggi dell’Unione europea (UE).
Consultazioni
I datori di lavoro che prevedono di effettuare licenziamenti collettivi devono tenere consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile al fine di giungere ad un accordo. Nelle consultazioni devono almeno essere esaminate le possibilità di:
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evitare o ridurre i licenziamenti collettivi;
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attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.
Il comitato aziendale europeo migliora i diritti dei lavoratori per quanto riguarda l’informazione e la consultazione transnazionale con le aziende che operano in tutta l’UE.
Informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro
I paesi dell’UE possono attuare misure che consentono ai rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ai servizi di esperti in conformità con i regolamenti nazionali. Il datore di lavoro deve fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni utili durante lo svolgimento delle consultazioni e comunicare loro in forma scritta quanto segue:
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i motivi del licenziamento;
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il periodo nel corso del quale si effettueranno i licenziamenti;
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il numero e le categorie di lavoratori abitualmente occupati;
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il numero e le categorie di lavoratori che dovranno essere licenziati;
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i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare;
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il metodo usato per calcolare l’indennità di licenziamento (laddove applicabile).
Procedura di licenziamento collettivo
Il datore di lavoro deve attenersi alla seguente procedura:
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Notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all’autorità pubblica competente. La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni tenute, fatta eccezione per il metodo usato per calcolare l’indennità di licenziamento.
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Qualora i lavoratori coinvolti siano i membri dell’equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invierà la notifica all’autorità competente dello Stato di cui la nave batte bandiera.
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Trasmettere una copia della notifica ai rappresentanti dei lavoratori, i quali potranno inviare i loro commenti all’autorità pubblica competente.
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I licenziamenti collettivi avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica; l’autorità pubblica competente si avvarrà di questo termine per cercare soluzioni.
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I paesi dell’UE possono conferire all’autorità pubblica la facoltà di ridurre tale periodo o di estenderlo a 60 giorni dalla notifica, nel caso in cui i problemi non risultino risolvibili entro il periodo iniziale, nonché accordare più ampie facoltà di proroga.
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Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l’hanno determinata, prima della scadenza del termine iniziale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica a partire dal 1o settembre 1998.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
* TERMINI CHIAVE
Licenziamento collettivo: la situazione in cui un datore di lavoro decide di licenziare un gruppo di lavoratori.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16-21)
Le successive modifiche alla direttiva 98/59/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 04.12.2016