Il regolamento di procedura stabilisce le norme che attuano e completano lo statuto della Corte di giustizia di cui al protocollo n. 3 allegato ai trattati.
Queste nuove norme sono volte a rendere le procedure della Corte più semplici e leggibili ai cittadini e agli organi giurisdizionali nazionali, nonché a tener conto dell’evoluzione del contenzioso della Corte.
Le modifiche del 2024 al regolamento sono volte a consentire alla Corte di concentrarsi sulla tutela e sul rafforzamento dell’unità e della coerenza del dirittodell’Unione europea (UE). Le modifiche attuano il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019, che modifica il protocollo n. 3, in particolare per quanto riguarda le procedure di pronuncia pregiudiziale deferite alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di determinare quale giudice sia competente a conoscerne il merito. Ulteriori modifiche non correlate alla modifica dello statuto della Corte mirano a semplificare e modernizzare il modo in cui i tribunali dell’Unione trattano le cause presentate.
Composizione. Essa è composta da 27 giudici e 11 avvocati generali, nominati per sei anni. Gli avvocati generali hanno l’incarico di assistere la Corte e di presentare pareri giuridici. I giudici eleggono il presidente della Corte e il vicepresidente per un mandato di tre anni. Il presidente ha l’incarico di rappresentare la Corte e di dirigerne i lavori; il vicepresidente lo assiste nelle sue funzioni.
Costituzione delle sezioni e designazione dei giudici relatori. La Corte costituisce al suo interno sezioni di cinque giudici, il cui presidente è eletto per tre anni, e sezioni di tre giudici, il cui presidente è eletto per un anno. Per trattare una causa, il presidente della Corte designa un giudice relatore, mentre il primo avvocato generale designa un avvocato generale. Se necessario, la Corte può essere integrata da relatori aggiunti.
Ruolo del cancelliere. La corte nomina un cancelliere per un periodo di sei anni. Il cancelliere ha l’incarico di ricevere, trasmettere e conservare tutti i documenti ed è responsabile degli archivi. Inoltre, assiste i membri della Corte e provvede alle sue pubblicazioni. Infine, sotto l’autorità del presidente della Corte, dirige i servizi.
Funzionamento della Corte. Le cause sono attribuite alla seduta plenaria, alla grande sezione o a una sezione di cinque o tre giudici. Il numero dei giudici che si occupa del caso dipende dalla sua rilevanza e complessità. La maggior parte delle cause è trattata da cinque giudici ed è piuttosto raro che tutta la Corte si occupi di una causa. È possibile che più cause siano decise congiuntamente da un medesimo collegio giudicante. Le deliberazioni della Corte devono restare segrete.
Lingue. A ciascuna causa viene attribuita una lingua processuale. Nei ricorsi diretti, il ricorrente ne sceglie una tra le ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione. Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice nazionale.
Caratteristiche della procedura
La procedura dinanzi alla Corte implica normalmente le seguenti fasi.
Fase scritta. Questa fase prevede uno scambio di memorie tra le parti. Tali memorie devono avere un contenuto ben determinato. Dopo la chiusura della procedura, il giudice relatore presenta un rapporto preliminare in sede di riunione generale della Corte.
Mezzi istruttori. La Corte ha la possibilità di determinare mezzi istruttori quali la comparizione delle parti, la richiesta di informazioni e di documenti, la prova testimoniale, la perizia o il sopralluogo.
Udienze. Se necessario, può aver luogo un’udienza. L’udienza è aperta e diretta dal presidente e può svolgersi a porte chiuse.
Trasmissione delle udienze. È stato introdotto un nuovo quadro normativo per la trasmissione delle udienze di discussione orale e della pronuncia delle sentenze o dei pareri, che consente la trasmissione online di determinati procedimenti a determinate condizioni e nel rispetto di misure di protezione dei dati.
Conclusioni dell’avvocato generale. In circa la metà dei casi l’avvocato generale presenta le sue conclusioni. Se il caso non solleva nuove questioni di diritto, la Corte può decidere che non è necessaria una conclusione.
Decisione finale. La Corte si esprime tramite sentenza o ordinanza. Solo la sentenza viene pronunciata in udienza pubblica. Le sentenze e le ordinanze contengono diverse informazioni, ad esempio il riepilogo dei fatti o le motivazioni. Una copia viene quindi consegnata a ciascuna parte. Le sentenze e le ordinanze sono disponibili sul sito Internet della Corte.
Rinvii pregiudiziali
Le giurisdizioni nazionali possono presentare un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte per proporre una questione di validità o l’interpretazione del diritto dell’Unione. Nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, possono essere presentate osservazioni, in particolare da parte:
dell’istituzione che ha adottato l’atto di cui viene contestata la validità.
Le modifiche al regolamento del 2024 mirano ad alleggerire il carico di lavoro della Corte. Esse tengono conto del trasferimento al Tribunale di competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale, a decorrere dal , nei sei settori seguenti:
Le norme riviste includono disposizioni sul trattamento iniziale delle richieste di pronuncia pregiudiziale. Esse continueranno ad essere presentate alla Corte di giustizia affinché possa decidere se trasmettere la richiesta al Tribunale. Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Banca centrale europea vengono informati di tutte le richieste di pronuncia pregiudiziale per consentire loro di valutare se hanno un particolare interesse in materia e decidere se desiderano esercitare il loro diritto di presentare le loro memorie od osservazioni scritte.
La Corte ha inoltre modificato le sue istruzioni pratiche alle parti, che informano gli agenti e gli avvocati in merito alle modifiche riguardanti, ad esempio, la protezione dei dati personali (ad esempio mediante anonimizzazione od omissione) o il trattamento dei ricorsi.
Decisione della Corte di giustizia del relativa alle norme e alle modalità di attuazione della trasmissione delle udienze [2025/857] (GU L, 2025/857, ).
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (GU L, 2024/2173, ).
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L, 2024/2019, ).
Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del , che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell’UE (GU L 58 del , pagg. 1-12).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte sesta – Disposizioni istituzionali e finanziarie – Titolo I – Disposizioni istituzionali – Capo 1 – Le istituzioni – Sezione 5 – La Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 267 (ex articolo 234 TCE) (GU C 202 del , pag. 164).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Protocollo (n. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU C 202 del , pagg. 210-229).
Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341 del , pagg. 14-17).