Il Regolamento (UE) 2024/1679 mira a costruire una rete di trasporto affidabile, continua e di alta qualità che garantisca una connettività sostenibile in tutta Europa senza interruzioni fisiche, strozzature o collegamenti mancanti.
PUNTI CHIAVE
La politica della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) mira a costruire una rete multimodale di ferrovie, strade, vie navigabli interne e rotte marittime a corto raggio collegate ai nodi urbani, ai porti marittimi e interni, agli aeroporti e ai loro terminal in tutta l’Unione europea (Unione). Si pone quattro obiettivi:
sostenibilità, in particolare promuovendo una mobilità a basse e zero emissioni e un maggiore utilizzo di modi di trasporto più sostenibili;
coesione, rendendo accessibili e collegate tutte le regioni dell’Unione, in particolare le regioni ultraperiferiche e altre regioni remote, insulari, periferiche e montane, nonché le aree scarsamente popolate;
efficienza,, eliminando le strozzature e affrontando i collegamenti ferroviari mancanti;
aumentare i benefici per gli utenti, garantendo l’accessibilità in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta.
La politica si basava in precedenza su linee guida dell’Unione del 2013 che stabilivano i requisiti tecnici dell’infrastruttura e definivano la struttura della rete.
Il presente regolamento aggiorna e sostituisce tali orientamenti, modificando i regolamenti (UE) 2021/1153 (si veda la sintesi) e (UE) n. 913/2010 (si veda la sintesi), e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.
Sviluppo
La rete sarà sviluppata o aggiornata in tre fasi.
Una rete centrale sarà completata entro il .
Una rete centrale estesa sarà completata entro il .
Una rete completa sarà completata entro il .
Corridoi di trasporto
Per garantire che la pianificazione dell’infrastruttura sia allineata alle esigenze operative, il regolamento integra i corridoi della rete centrale e i corridoi per il trasporto ferroviario di merci per formare corridoi di trasporto europei.
Questi coprono i più importanti flussi di trasporto a lunga distanza, attraversano almeno due confini e coinvolgono almeno tre modi di trasporto.
In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e per garantire una migliore connettività con i principali Paesi limitrofi, il regolamento estende quattro corridoi di trasporto alla Moldova e all’Ucraina, declassando al contempo i collegamenti transfrontalieri con la Bielorussia e la Russia.
Infrastrutture di trasporto ferroviario
Il regolamento sottolinea l’importanza delle ferrovie nel passaggio a modi di trasporto sostenibili. A tal fine, e per garantire un migliore funzionamento della rete ferroviaria RTE-T, si concentra su una serie di misure volte a garantire una capacità sufficiente e un funzionamento regolare e ininterrotto su tutta la rete. Tra queste vi sono:
lo sviluppo di una rete centrale e globale estesa;
la migrazione allo scartamento standard nominale europeo;
la garanzia di circolazione per i treni merci lunghi 740 metri;
l’imposizione di una velocità minima della linea pari a 160 km/h per i treni passeggeri.
Infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne
Il regolamento stabilisce standard infrastrutturali minimi e livelli di servizio per le vie navigabili e i porti, al fine di garantire condizioni di navigazione efficienti, affidabili e sicure per gli utenti della rete di vie navigabili interne.
Infrastruttura di trasporto marittimo e spazio marittimo europeo
Il regolamento stabilisce standard infrastrutturali minimi per i porti marittimi per promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e la connettività con l’entroterra (ferrovia). Inoltre, introduce lo spazio marittimo europeo per integrare in modo efficiente, redditizio e sostenibile la dimensione marittima con altri modi di trasporto.
Infrastruttura di trasporto stradale
Il regolamento prevede che tutte le strade della rete centrale e della rete centrale estesa siano appositamente progettate, costruite o ammodernate per il traffico automobilistico. È inoltre necessario prevedere carreggiate separate per i due sensi di marcia. Queste carreggiate devono essere separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata al traffico o, eccezionalmente, da altri mezzi.
Richiede inoltre aree di parcheggio sicure e protette sulla rete centrale e sulla rete estesa, per garantire migliori condizioni di lavoro e di riposo ai conducenti professionisti.
Infrastruttura di trasporto aereo
Il regolamento prevede che i principali aeroporti con più di 12 milioni di passeggeri all’anno siano collegati con la ferrovia a lunga distanza, rendendo la ferrovia un’alternativa competitiva ai voli nazionali di collegamento.
Infrastrutture per i terminali merci multimodali
Il regolamento promuove un aumento del numero e della capacità dei terminali di trasbordo per soddisfare la domanda di traffico. Ciò include la possibilità di accogliere treni lunghi 740 metri, di promuovere il passaggio a modi di trasporto sostenibili e di potenziare il settore del trasporto combinato in Europa.
Mobilità urbana
Il regolamento prevede che tutte le principali città lungo la rete RTE-T sviluppino piani di mobilità urbana sostenibile per promuovere la mobilità a zero e basse emissioni.
Governance
Il regolamento amplia l’ambito di applicazione del mandato dei coordinatori per riflettere le nuove priorità della RTE-T e per consentire ai coordinatori di impegnarsi con i Paesi terzi partecipanti. Inoltre, offre alla Commissione la possibilità di adottare atti di esecuzione per ciascun corridoio di trasporto europeo e richiede un maggiore allineamento tra i piani di trasporto nazionali e la politica della RTE-T.
Disposizioni orizzontali
Il regolamento prevede che la rete RTE-T sia pianificata, sviluppata e gestita in modo efficiente dal punto di vista delle risorse, attraverso:
la manutenzione delle infrastrutture di trasporto esistenti per tutta la durata dell’infrastruttura;
l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’infrastruttura, in particolare attraverso una gestione efficiente della capacità e del traffico e la promozione della multimodalità;
l’ottimizzazione delle possibili sinergie con altre reti (reti energetiche transeuropee, reti digitali transeuropee, mobilità militare);
la resilienza della rete di trasporto e delle sue infrastrutture e servizi rispetto a un contesto climatico e geopolitico in evoluzione.
Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, ).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/2405 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del , pag. 38).
Direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ,sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (RTE-T) (GU L 258 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del , relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati (GU L 43 del , pag. 41).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del , relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità e che abroga la decisione 2009/750/CE (GU L 43 del , pag. 49).
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79I del , pag. 1).
Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione (rifusione) (GU L 91 del , pag. 45).
Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del , pag. 116).
Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e che abroga la direttiva 2010/65/CE (GU L 198 del , pag. 64).
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU L 138 del , pag. 44).
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del , pag. 32).
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del , pag. 1).
Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del , pag. 22).
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (GU L 20 del , pag. 7).
Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del , pag. 59).
Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del , pag. 39).
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del , pag. 12).
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del , pag. 30).
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327 del , pag. 1).
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del , pag. 42).
Direttiva 96/53/CE del Consiglio del che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del , pag. 59).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7).