Misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/823 relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Preferenze commerciali

Prodotti originari dei Balcani occidentali e trattati nei capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata2 dell’Unione (frutta e verdura) possono essere importati nell’Unione in esenzione dai dazi doganali3 e dagli oneri di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative4 né misure di effetto equivalente. Le preferenze eccezionali comprendono anche una quota globale di vino di 30 000 ettolitri che può essere utilizzata da ciascun paese o territorio dopo l’esaurimento della quota nazionale nel quadro del suo accordo bilaterale concluso con l’Unione.

Condizioni di ammissione

L’ammissione al beneficio delle misure preferenziali da parte dei paesi e dei territori è subordinata alle seguenti condizioni:

I beneficiari devono anche impegnarsi ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi che fanno parte del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare attraverso la creazione di una zona di libero scambio regionale.

La Commissione europea può proporre che le preferenze commerciali siano sospese in tutto o in parte se un paese o territorio non rispetta i suoi obblighi.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le procedure per l’applicazione dei contingenti tariffari5 ai prodotti agricoli. Attualmente, il sistema si applica al vino di uve fresche volume inferiore al 15%, ad eccezione del vino spumante per il quale esiste un’esenzione in relazione a una quota di 30 000 ettolitri divisa tra i vari paesi e territori dei Balcani occidentali. La quota di questo contingente per paese è stabilita nei protocolli sul vino firmati con ciascuno di essi quando hanno firmato i rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l’Unione.

La Commissione può adottare misure protettive se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati interni dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Nomenclatura combinata. Un modo per classificare le merci per determinare quale aliquota del dazio doganale si applica e come le merci sono trattate a fini statistici o per altre politiche dell’Unione.
  2. Dazi doganali. Dazio che altera il prezzo di un prodotto importato, a prescindere dalla denominazione o dalla tecnica, e che ha l’effetto di restringere la libera circolazione delle merci.
  3. Restrizione quantitativa. Qualsiasi regolamentazione commerciale che può avere l’effetto di limitare l’importazione di merci in termini di quantità o di valore (ad esempio, quote sulle importazioni).
  4. Contingente tariffario. Misura commerciale che consente l’eliminazione totale o parziale dei dazi normalmente pagati sulle merci importate, per un periodo o per un volume limitato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione, (codificazione) (GU L 2021/823, ).

ultimo aggiornamento

*Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione UNSCR 1244/1999 e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.