Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

Articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

Articolo 108 del TFUE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce quali misure costituiscono aiuti di Stato.

L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per consentirle di valutare se gli aiuti siano compatibili con il mercato unico.

Il regolamento si applica specificatamente agli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE. Esso stabilisce le condizioni che i piccoli importi di aiuti di Stato concessi alle suddette imprese devono soddisfare per evitare che debbano essere notificati alla Commissione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli aiuti per tutte le imprese che forniscono un servizio di interesse economico generale, tranne a quelli destinati a quanto segue:

Aiuti de minimis

Si applicano le seguenti condizioni:

Equivalente sovvenzione lordo

Il regolamento si applica solo agli aiuti il cui importo lordo è chiaramente identificabile al momento della concessione. Di conseguenza, tutti gli aiuti diversi dalle sovvenzioni devono essere calcolati con precisione in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nota come «aiuto de minimis trasparente», questa norma si applica a:

Monitoraggio e relazioni

Gli Stati membri devono:

In base alle disposizioni transitorie, gli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore del regolamento sono permessi se sono soddisfatte determinate condizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 1o gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030.

CONTESTO

L’articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 (si veda la sintesi) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 a determinate categorie di aiuti di Stato permette alla Commissione di includere una norma de minimis in qualsiasi regolamento adottato. Ciò consente di esentare gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’Unione, poiché si ritiene che non abbiano alcun impatto sulla concorrenza o sugli scambi nel mercato unico.

Il regolamento integra il regolamento sugli aiuti de minimis, ossia il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione (si veda la sintesi).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 2023/2832 del 15.12.2023).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 106 (ex articolo 86 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 90).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – Parte terza – Politiche e azioni interne dell’Unione – Titolo VII – Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni – Capo 1 – Regole di concorrenza – Sezione 2 – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831 del 15.12.2023).

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codifica) (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2015/1588 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 18.03.2024