Fondo sociale per il clima

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/955 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Come parte del pacchetto Pronti per il 55 %, istituisce il Fondo sociale per il clima, progettato per essere utilizzato dagli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per:

PUNTI CHIAVE

Famiglie, microimprese e utenti vulnerabili dei trasporti

La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra al fine di promuovere la riduzione delle emissioni, anche a partire dagli edifici e dal trasporto su strada. I tre gruppi destinatari del Fondo sociale per il clima sono identificati dal regolamento (UE) 2023/955 poiché significativamente interessati dall’impatto dei costi del nuovo scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto su strada:

Piani sociali per il clima

Ciascuno Stato membro deve presentare alla Commissione europea il proprio piano sociale per il clima, previa consultazione delle autorità locali e regionali, delle parti economiche e sociali e della società civile. I piani devono riguardare misure e investimenti per affrontare l’impatto dei prezzi del carbonio per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale sulle famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti, al fine di garantire riscaldamento, raffrescamento e mobilità accessibili.

Misure e investimenti ammissibili

I piani possono includere il sostegno alle seguenti misure e investimenti da prevedere per impatti duraturi:

Nei propri piani gli Stati membri possono includere il sostegno diretto al reddito alle famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti per ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento. Tale sostegno diretto:

Finanziamento

Al fondo è assegnato un massimo di 65 miliardi di euro dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Inoltre, gli Stati membri devono contribuire almeno al 25 % dei costi totali stimati dei loro piani.

Gli Stati membri possono richiedere il trasferimento di risorse al Fondo dai programmi della politica di coesione in regime di gestione concorrente, istituiti dal regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri possono anche trasferire ai programmi della politica di coesione fino al 15 % della loro dotazione.

Informazioni

Coloro che ricevono un sostegno dal fondo devono essere informati sulla provenienza dei fondi, anche nel momento in cui beneficiano di questi fondi tramite intermediari. Le informazioni dovrebbero includere l’emblema dell’Unione e le parole «finanziato dall’Unione europea — Fondo sociale per il clima».

Trasparenza

La Commissione deve trasmettere senza indebito ritardo i piani presentati dagli Stati membri e le decisioni, contemporaneamente e a parità di condizioni al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il 30 giugno 2024.

CONTESTO

Il regolamento modifica l’articolo 26 (trasferimento delle risorse) del regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi dell’Unione (2021-2027).

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Le correzioni successive alla direttiva 2003/87/CE sono state incluse nel testo di base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali [COM(2021) 102 final del 4.3.2021].

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 11.12.2023