Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali
SINTESI DI:
Accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
Decisione (UE) 2022/1090 relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l’Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti
Decisione (UE) 2023/368 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sullo scambio di dati personali tra l’Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?
L’accordo stabilisce le norme in base alle quali è possibile trasferire i dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità di contrasto della Nuova Zelanda (servizi di polizia, doganali e immigrazione) con l’obiettivo di:
- sostenere e rafforzare la cooperazione in materia di prevenzione e lotta contro i reati gravi e il terrorismo da parte delle autorità competenti di entrambe le parti;
- tutelare i diritti umani e le libertà personali, compreso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati.
Le decisioni contrassegnano la firma e la conclusione da parte dell’Unione europea (Unione) dell’accordo con la Nuova Zelanda.
PUNTI CHIAVE
Ai sensi del presente accordo, i dati personali devono essere utilizzati esclusivamente per prevenire, indagare, individuare o perseguire i reati o per imporre sanzioni. Le autorità devono indicare le finalità per il trasferimento dei dati. I dati devono essere:
- adeguati, pertinenti e trattati lealmente e lecitamente;
- accurati, aggiornati, rettificati o cancellati senza indugio;
- conservati in una forma che identifica le persone per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità indicate;
- trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali.
I termini dell’accordo comprendono:
- categorie speciali di dati personali e diverse categorie di persone interessate, come le vittime di un reato, i testimoni o le persone di età inferiore ai 18 anni;
- garanzie specifiche per il trattamento automatizzato dei dati personali;
- orientamenti sul trasferimento successivo dei dati personali;
- la necessità di valutare l’affidabilità della fonte e l’esattezza delle informazioni;
- il diritto di accesso, garantendo che la persona interessata abbia il diritto all’informazione se i propri dati personali vengono trattati ai sensi dell’accordo;
- il diritto di correggere, cancellare e limitare i dati, garantendo alle persone il diritto di richiedere alle autorità competenti la rettifica dei dati personali inesatti trasferiti ai sensi dell’accordo;
- notifiche di violazioni dei dati:
- per garantire che le rispettive autorità si notifichino a vicenda e le rispettive autorità di vigilanza e attenuare gli eventuali effetti negativi;
- per comunicare senza indugio alla persona interessata qualora una violazione dei dati personali possa avere gravi effetti negativi sui suoi diritti e libertà fondamentali;
- orientamenti sull’archiviazione, la revisione, la correzione e la cancellazione dei dati personali;
- tenere registri per la raccolta, la modifica, l’accesso, la divulgazione, il trasferimento successivo, la combinazione e la cancellazione dei dati personali;
- attuare misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali;
- autorità di controllo indipendenti che garantiscono la protezione dei dati e tutelano i diritti e le libertà fondamentali;
- ricorso amministrativo e giudiziario per violazione dei diritti e delle garanzie previste dall’accordo;
- risoluzione delle controversie che prevedono consultazioni e negoziati tra i rappresentanti dell’Unione e della Nuova Zelanda per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile;
- punti di contatto nazionali e funzionari di collegamento.
Gli organismi dell’Unione interessati sono:
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
L’accordo entra in vigore alla data del ricevimento dell’ultima notifica scritta, con la quale le parti contraenti si sono informate reciprocamente, per via diplomatica, della conclusione delle rispettive procedure di approvazione.
L’accordo si applicherà dal primo giorno successivo alla data in cui sono state soddisfatte le seguenti condizioni:
1)
l’applicazione del regime amministrativo ivi previsto, e
2)
la notifica reciproca tra le parti contraenti che gli obblighi ivi previsti sono stati attuati e che tali notifiche sono accettate.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 4).
Decisione (UE) 2022/1090 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 176 del 1.7.2022, pag. 3).
Decisione (UE) 2023/368 del Consiglio, del 14 febbraio 2023, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall’altra, sullo scambio di dati personali tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo (GU L 51 del 20.2.2023, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato [COM(2017) 7 final del 10.1.2017].
Ultimo aggiornamento: 03.04.2023