Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, stabilisce un quadro normativo comune per la cibersicurezza volto a migliorare il livello di cibersicurezza nell’Unione europea (Unione), richiedendo agli Stati membri dell’Unione di rafforzare le capacità di cibersicurezza. Introduce altresì misure di gestione dei rischi e di segnalazione nei settori critici, insieme a norme sulla cooperazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l’esecuzione delle norme.

PUNTI CHIAVE

La cibersicurezza riguarda le attività necessarie per proteggere le reti e i sistemi informatici, gli utenti di tali sistemi e altre persone colpite da minacce informatiche.

Settori critici

La direttiva si applica principalmente agli organismi di medie e grandi dimensioni che operano nei seguenti settori ad alta criticità, come definiti nell’allegato I:

Si applica inoltre ad altri settori critici, come definiti nell’allegato II:

Strategia nazionale per la cibersicurezza

Ogni Stato membro deve adottare una strategia nazionale per raggiungere e mantenere un elevato livello di cibersicurezza nei settori critici, tra cui:

Gli Stati membri devono redigere un elenco di enti essenziali e importanti, insieme agli enti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, entro il . Devono riesaminare e, se del caso, aggiornare tale elenco regolarmente e, successivamente, almeno ogni due anni. La Commissione europea ha adottato degli orientamenti relativi alle informazioni che devono essere raccolte al momento della stesura di tali elenchi, nonché un modello per la loro compilazione.

La Commissione ha inoltre pubblicato orientamenti che chiariscono le norme sulla relazione tra la direttiva (UE) 2022/2555 e gli atti giuridici settoriali dell’Unione, attuali e futuri, che affrontano le misure di gestione del rischio per la cibersicurezza o gli obblighi di segnalazione degli incidenti. L’appendice agli orientamenti fornisce un elenco non esaustivo degli atti giuridici settoriali che la Commissione ritiene rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2022/2555.

Team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica

I team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) forniscono assistenza tecnica ai soggetti, attraverso:

Rete di CSIRT

La direttiva stabilisce una rete di CSIRT nazionali al fine di promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace.

Divulgazione coordinata delle vulnerabilità

Gli Stati membri devono:

L’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) istituirà e manterrà una banca dati europea delle vulnerabilità.

Gruppo di cooperazione

La direttiva istituisce un gruppo di cooperazione per sostenere e facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni. È composto da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e dell’ENISA. Se del caso, il gruppo di cooperazione può invitare il Parlamento europeo e i rappresentanti dei portatori di interessi pertinenti a partecipare ai lavori.

Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche

La rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) comprende rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati membri, insieme alla Commissione nei casi in cui un incidente di cibersicurezza su vasta scala potenziale o in corso abbia o possa avere un impatto significativo sui settori contemplati dalla direttiva. Negli altri casi, la Commissione partecipa alle attività della rete in qualità di osservatrice.

La rete sostiene la gestione coordinata degli incidenti di cibersicurezza su vasta scala a livello operativo e garantisce lo scambio regolare di informazioni tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione.

La rete è inoltre incaricata di:

Misure di gestione dei rischi per la cibersicurezza

I soggetti devono adottare misure tecniche, operative e organizzative appropriate per la gestione dei rischi legati alla cibersicurezza. Il catalogo delle misure comprende, tra l’altro, le politiche di sicurezza dell’analisi dei rischi e del sistema informatico, la gestione degli incidenti, la continuità operativa, la gestione delle crisi e il conseguente recupero, la sicurezza della catena di approvvigionamento, la gestione e la divulgazione della vulnerabilità, le pratiche igieniche di base, le politiche e le procedure relative all’uso della crittografia (e della cifratura, se del caso), la sicurezza delle risorse umane e l’utilizzo di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua. Tali misure devono basarsi su un approccio multirischio.

Gli organi di gestione devono approvare tali misure e sovrintenderne l’attuazione e possono essere ritenuti responsabili per le infrazioni.

Segnalazione

I soggetti devono notificare al loro CSIRT o all’autorità competente qualsiasi incidente che:

Inoltre, l’ENISA produrrà, congiuntamente alla Commissione e al gruppo di cooperazione, una relazione biennale sullo stato della cibersicurezza nell’Unione, che sarà anche presentata al Parlamento.

Vigilanza ed esecuzione

La direttiva prevede misure e sanzioni per garantire l’esecuzione.

Revisioni tra pari

Vengono introdotte revisioni tra pari per trarre insegnamenti dalle esperienze condivise, rafforzare la fiducia reciproca e conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza, migliorare le capacità e le politiche in materia di cibersicurezza degli Stati membri necessarie per l’attuazione della presente direttiva. Tali revisioni comportano visite in loco o virtuali e scambi di informazioni a distanza. La partecipazione a tali revisioni tra pari è volontaria.

Atto di esecuzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 stabilisce le norme per l’applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda i requisiti tecnici e metodologici delle misure di gestione del rischio per la cibersicurezza e specifica inoltre i casi in cui un incidente è considerato significativo per quanto riguarda:

Abrogazione

La direttiva (UE) 2022/2555 ha abrogato la direttiva (UE) 2016/1148 (si veda la sintesi) a partire dal , e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 ha abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/151, che ha stabilito le norme per l’applicazione della direttiva (UE) 2016/1148.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del , pag. 80).

I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2022/2555 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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