Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali
Per beni aeronautici si intendono cellule di aeromobili, motori di aerei ed elicotteri.
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tali beni, ivi compreso in termini di:
Per materiale rotabile ferroviario si intendono i veicoli mobili su un binario ferroviario fisso o collocati direttamente su, al di sopra o al di sotto di una via guidata, insieme a elementi quali sistemi di trazione, motori, freni, assi e altri componenti, attrezzature e parti, installati o incorporati nei veicoli.
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tale materiale rotabile, ivi compreso in termini di:
Il protocollo stabilisce come la convenzione si applica specificatamente alle vendite internazionali di tali beni, ivi compreso in termini di:
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del , pagg. 8–24).
Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (GU L 121 del , pagg. 25-36).
2009/370/CE: Decisione del Consiglio, del , sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il (GU L 121 del , pagg. 3-7)
2009/940/CE: Decisione del Consiglio, del , sulla firma da parte della Comunità europea del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il (GU L 331 del , pagg. 1-3)
2014/888/UE: Decisione del Consiglio, del , relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il (GU L 353 del , pagg. 9-12)
Decisione (UE) 2022/1022 del Consiglio del relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale minerario, agricolo e da costruzione e minerario (protocollo MAC) (GU L 172 del , pagg. 1-3).
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, del protocollo alla Convenzione relativa ai diritti internazionali sulle attrezzature mobili per questioni specifiche relative alle attrezzature agricole, minerarie e da cantiere (Protocollo MAC) (COM(2021) 746 finale, ).
ultimo aggiornamento: