La direttiva si applica a qualsiasi grande società con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri.
Non si applica:
alle micro, piccole e medie imprese, ossia imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
alle micro, piccole e le medie imprese con sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, qualora si applichi un importo equivalente di fatturato o di totale di bilancio annuo nella moneta di tale Stato membro.
Obiettivi
Gli Stati membri devono garantire che le società quotate siano soggette a uno dei seguenti obiettivi, da raggiungere entro il :
le donne devono detenere almeno il 40 % delle posizioni senza incarichi esecutivi nei consigli;
le donne devono detenere almeno il 33 % di tutte le posizioni gestionali, con o senza incarichi esecutivi.
L’allegato alla direttiva contiene gli obiettivi numerici relativi agli amministratori del sesso sottorappresentato necessari per raggiungere l’obiettivo, a seconda delle dimensioni del consiglio.
Modalità per il conseguimento degli obiettivi
Alle società quotate che non soddisfano gli obiettivi la direttiva impone che adattino i processi di selezione dei membri del consiglio garantendo l’adozione di criteri trasparenti, neutrali rispetto al genere e basati sul merito durante l’intero processo di selezione. Nello specifico, ciò prevede:
criteri chiari, definiti in termini neutri e non ambigui, da applicare in modo non discriminatorio durante l’intero processo di selezione;
qualora due candidati di sesso diverso siano ugualmente qualificati, la concessione della priorità a un candidato del sesso sottorappresentato;
la comunicazione dei loro criteri di qualificazione, qualora un candidato non selezionato li richieda, e la valutazione comparativa obiettiva dei candidati in base a tali criteri;
impegni individuali a raggiungere l’equilibrio di genere tra i loro amministratori con carichi esecutivi;
l’obbligo per le società quotate che non soddisfano gli obiettivi della direttiva di comunicare i motivi e le misure che adotteranno o che intendono adottare per farvi fronte;
sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le società quotate che non rispettano gli obblighi di selezione e segnalazione.
Gli Stati membri devono inoltre pubblicare un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi.
Clausola di sospensione
Uno Stato membro che si è avvicinato al raggiungimento degli obiettivi o ha messo in atto una legislazione ugualmente efficace prima dell’applicazione della direttiva (il ) può sospendere i requisiti della direttiva relativi al processo di nomina o selezione.
Comunicazione annuale
Ogni anno, le grandi società quotate devono fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo tra amministratori con carichi esecutivi e non esecutivi e delineando le misure che stanno adottando per raggiungere gli obiettivi pertinenti; una società quotata che non raggiunge gli obiettivi deve comunicare i motivi alla base del mancato raggiungimento degli stessi e fornire una descrizione dettagliata delle misure che ha già adottato, o che intende adottare, per raggiungerli.
Gli Stati membri devono inoltre pubblicare ogni anno un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme si applicano a partire dal .
Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (GU L 315 del , pag. 44).
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final del ].