Orientamenti sulle restrizioni verticali

 

SINTESI DELLA:

Comunicazione della Commissione europea — Orientamenti sulle restrizioni verticali

FINALITÀ DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

PUNTI CHIAVE

I presenti orientamenti riguardano otto questioni principali.

Valutazione di un accordo verticale a seconda che il fornitore e/o l’acquirente detengano una quota di mercato superiore al 30 %.

Effetti degli accordi verticali

Accordi verticali che non rientrano di norma nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Includono:

Ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/720. Riguarda:

Definizione del mercato e calcolo della quota di mercato

Restrizioni fondamentali previste dal regolamento (UE) 2022/720. Tali restrizioni:

Revoca e disapplicazione. Riguardano:

Politica di applicazione nei casi individuali. Essa:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

I presenti orientamenti si applicano unitamente al nuovo regolamento di esenzione per categoria verticale, entrato in vigore il 1o giugno 2022, e sostituiscono gli orientamenti del 2010.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Accordo verticale. Accordo o pratica concordata tra due o più imprese operanti a livelli differenti della catena di produzione o di distribuzione, che si riferisce alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare o vendere beni o servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione: Orientamenti sulle restrizioni verticali (GU C 248 del 30.6.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) della Commissione 2022/720, del 10 maggio 2022, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 del 11.5.2022, pag. 4).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex Articolo 81 TEC) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Ultimo aggiornamento: 09.09.2022