Esenzioni per gli accordi verticali di fornitura e distribuzione (a partire dal 2022)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/720 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) a categorie di accordi verticali e pratiche concordate

Articolo 101 del TFUE — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELL’ARTICOLO 101 DEL TFUE?

PUNTI CHIAVE

Condizioni per l’applicazione del regolamento

Il regolamento si applica agli accordi verticali a condizione che:

Restrizioni fondamentali

Qualora un accordo verticale comprenda una delle seguenti gravi restrizioni della concorrenza, l’intero accordo sarà escluso dall’esenzione per categoria:

Restrizioni escluse

Il regolamento esclude le seguenti restrizioni dall’esenzione per categoria:

Sebbene tali restrizioni siano escluse dall’esenzione per categoria, il resto dell’accordo verticale può continuare a beneficiare dell’esenzione, purché sia in grado di operare senza le restrizioni escluse.

Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria

La Commissione europea e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono revocare il beneficio dell’esenzione per categoria in singoli casi, qualora riscontrino che accordi verticali specifici producono nondimeno effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE.

Orientamenti

La Commissione europea ha altresì pubblicato gli orientamenti sulle restrizioni verticali (si veda la sintesi), che offrono una guida per aiutare le aziende a interpretare il regolamento e a valutare il rispetto dell’articolo 101 del TFUE da parte degli accordi verticali che non beneficiano dell’esenzione per categoria.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Accordo verticale. Un accordo o una pratica concordata tra due o più imprese, operanti a livelli differenti della catena di produzione o di distribuzione, che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare o vendere beni o servizi.
  2. Obbligo di non concorrenza. Obbligo che impone all’acquirente di non produrre, acquistare o vendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto dell’accordo verticale; oppure obbligo per l’acquirente di effettuare più dell’80 % degli acquisti complessivi di tali beni o servizi o dei relativi succedanei dal fornitore o da un’azienda designata dal fornitore.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell’, pag. 4).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del , pag. 88).

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