Accordo tra Unione europea e Svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e nelle misure doganali di sicurezza

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

Decisione n. 1/2013 del Comitato misto Unione europea-Svizzera che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

Decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

PUNTI CHIAVE

L’accordo si applica al territorio doganale dell’Unione e della Svizzera, che comprende le sue enclavi doganali e il territorio doganale del Liechtenstein, finché è legato alla Svizzera da un’unione doganale.

L’Unione e la Svizzera concordano le seguenti azioni.

L’accordo istituisce i seguenti organi amministrativi:

Le disposizioni in materia di evoluzioni del diritto richiedono:

L’Unione permette agli esperti svizzeri di partecipare in qualità di osservatori al comitato del codice doganale quando si discutono aspetti trattati dal capitolo III.

L’Unione e la Svizzera confermano che eventuali accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l’altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.

L’accordo:

L’allegato III definisce i dettagli di una procedura di arbitrato.

La decisione n. 1/2013 ha apportato modifiche iniziali agli allegati I e II dell’accordo.

La decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera sostituisce gli articoli da 9 a 14 del capitolo III (misure doganali di sicurezza) e gli allegati I e II dell’accordo.

L’Unione e la Svizzera:

Le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita:

L’allegato I fornisce dettagli sulle dichiarazioni sommarie di entrata e uscita e concerne:

Ogni parte designa operatori economici autorizzati nell’ambito della propria competenza. Nel caso della Svizzera, ciò comprende le exclavi doganali di Samnaun e Sampuoir. Gli operatori:

L’allegato II stabilisce:

I controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza:

A marzo 2021, è stata adottata la decisione n. 130/2021 del comitato misto dello Spazio economico europeo. Essa:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

CONTESTO

Il sistema ICS2 coadiuva la gestione dei controlli doganali alle frontiere e sostiene il programma dell’Unione in materia di sicurezza doganale prima dell’arrivo. Permette ai funzionari doganali di svolgere una migliore valutazione dei rischi sulla base di informazioni comuni, proteggendo l’Unione e i suoi cittadini da importazioni rischiose, pericolose o illegali.

La decisione del comitato misto Unione europea-Svizzera del 12 marzo 2021 e la decisione del comitato misto dello Spazio economico europeo del 15 marzo 2021 garantiscono l’applicazione delle stesse misure di sicurezza dell’Unione da parte di Svizzera e Norvegia. Di conseguenza, gli scambi commerciali tra i due paesi e l’Unione non richiedono la presentazione di dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita.

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24).

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Decisione n. 1/2013 del comitato misto Unione europea-Svizzera, del 6 giugno 2013, che modifica gli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2013/330/UE) (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 73).

Decisione n. 1/2021 del comitato misto Unione europea-Svizzera del 12 marzo 2021 che modifica il capitolo III, e gli allegati I e II, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2021/714) (GU L 152 del 3.5.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2021 del 15 marzo 2021 che modifica il protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (2021/1039) (GU L 226 del 25.6.2021, pag. 41).

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019 che istituisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Dichiarazioni dei governi degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS — Accordi — Verbale concordato — Dichiarazioni di una o più parti contraenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.12.2021