Meccanismo per collegare l’Europa (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2021/1153 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Per il periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, il regolamento:

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Il meccanismo per collegare l’Europa 2.0 ha obiettivi simili al meccanismo della versione 1.0, relativo al periodo 2014-2020; tuttavia, pone maggiore enfasi su:

L’obiettivo generale dell’MCE 2.0 consiste nella creazione, nello sviluppo, nella modernizzazione e nel completamento delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, agevolando la cooperazione internazionale nell’ambito dell’energia rinnovabile, in particolare favorendo i seguenti tre ambiti.

Trasporti

Energia

Settore digitale

Bilancio (ai prezzi del 2021)

L’MCE fornisce finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti.

Le proposte sono presentate da uno o più Stati membri dell’Unione oppure, con il consenso degli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese o organismi pubblici o privati, tra cui autorità regionali o locali.

Ammissibilità di paesi terzi

I seguenti paesi terzi possono partecipare all’MCE subordinatamente a determinate condizioni:

Cofinanziamento

Per la maggior parte dei progetti in materia di trasporti, il sostegno finanziario dell’Unione non supera il 30 % del costo ammissibile totale, aumentato fino al 50 % per studi, azioni di priorità superiore e le azioni a doppio uso civile-militare, e fino all’85 % per progetti in cui i fondi sono trasferiti dal Fondo di coesione.

Per i progetti relativi all’energia, il sostegno finanziario dell’Unione non supera il 50 % del costo ammissibile totale, aumentato fino al 75 % per progetti che forniscono un elevato grado di sicurezza d’approvvigionamento a livello regionale e unionale, rafforzano la solidarietà all’interno dell’Unione o che offrono soluzioni altamente innovative.

Per i progetti digitali, il sostegno finanziario dell’Unione non supera il 30 % del costo ammissibile totale, aumentato fino al 50 % per azioni caratterizzate da una forte dimensione transfrontaliera e fino al 75 % per la connettività Gigabit legata a fattori socio-economici.

In ciascuno dei settori, trasporti, energia e digitale, per quanto riguarda le attività intraprese nelle regioni ultraperiferiche, si applica un tasso massimo di cofinanziamento specifico del 70 %.

Al fine di promuovere le sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale, le azioni volte al conseguimento di obiettivi in almeno due di tali settori possono ricevere un tasso di cofinanziamento superiore, in virtù del programma di lavoro dedicato ad almeno due di tali settori.

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e il regolamento (UE) n. 283/2014.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2018/2001 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Miglioramento della mobilità militare nell’Unione europea, [JOIN(2017) 41 final del 10.11.2017].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L’Europa in movimento Un’agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti [COM(2017) 283 final del 31.5.2017].

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.09.2021