Disposizioni comuni sui fondi dell’Unione europea (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Noto con il nome di regolamento sulle disposizioni comuni, stabilisce una serie di norme finanziarie comuni applicabili alle seguenti fonti di finanziamento dell’Unione europea (Unione), nonché le disposizioni comuni supplementari per i fondi contrassegnati con un asterisco (*):

PUNTI CHIAVE

Cinque obiettivi politici

FESR, FSE+, Fondo di coesione e FEAMPA sostengono i seguenti obiettivi strategici:

Obiettivi climatici

I fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo generale del 30 % della spesa di bilancio dell’Unione a favore degli obiettivi climatici. In particolare, gli Stati membri dell’Unione devono fornire informazioni sulla propria modalità di sostegno agli obiettivi in materia di ambiente e clima, indicando il proprio contributo all’obiettivo generale espresso in percentuale proveniente dalla dotazione totale a loro accordata dal FESR e dal Fondo di coesione. Qualora i passi compiuti per il raggiungimento di tali obiettivi risultassero insufficienti, lo Stato membro e la Commissione europea concordano misure correttive in occasione dell’incontro di revisione annuale.

Principi fondamentali

Gli Stati membri e la Commissione applicano le dotazioni di bilancio sulla base dei seguenti principi:

Accordo di partenariato

Ogni Stato membro prepara un accordo di partenariato delineando come intende impiegare in modo efficace ed efficiente FESR, FSE+, Fondo di coesione, Fondo per una transizione giusta e FEAMPA per il periodo 2021-2027.

Programmazione

In collaborazione con i partner, gli Stati membri elaborano i programmi di finanziamento per il periodo 2021-2027 da presentare alla Commissione non oltre tre mesi dalla presentazione dell’accordo di partenariato. Il regolamento stabilisce le norme sui seguenti aspetti della programmazione:

Sviluppo territoriale

L’approccio di sviluppo territoriale integrato è rafforzato ed è possibile promuoverlo mediante una delle seguenti modalità:

Assistenza tecnica

Su iniziativa della Commissione, i fondi possono coadiuvare attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit, valutazione, comunicazione, visibilità, assistenza amministrativa e tecnica per l’attuazione del regolamento e, se del caso, anche nei paesi terzi.

Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi possono sostenere azioni per l’amministrazione e l’impiego efficaci dei fondi, quali lo sviluppo delle capacità dei partner e attività di preparazione, formazione, gestione, monitoraggio, valutazione, visibilità e comunicazione.

Performance

Gli Stati membri predispongono un sistema per monitorare, redigere relazioni e valutare la performance del programma, costituito dai seguenti elementi:

Monitoraggio

Valutazione

Gli Stati membri o le loro autorità di gestione valutano i programmi, avvalendosi di figure esperte funzionalmente indipendenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’attuazione del programma.

La Commissione effettua la sua valutazione intermedia di ciascun fondo entro la fine del 2024 e una valutazione retrospettiva entro il 31 dicembre 2031. Le valutazioni si fondano sui seguenti criteri:

Le valutazioni possono altresì tenere conto di aspetti quali inclusività, non discriminazione e visibilità.

Inoltre, gli Stati membri devono eseguire una valutazione per ciascun programma al fine di valutarne l’impatto entro il 30 giugno 2029.

Visibilità

Ogni Stato membro deve garantire la visibilità del sostegno in tutte le attività legate alle operazioni sostenute dai fondi, nonché la comunicazione ai cittadini dell’Unione del ruolo e dei risultati dei fondi mediante un unico portale web che fornisca accesso a tutti i programmi che coinvolgono quello specifico Stato membro.

In particolare, beneficiari e organi che attuano strumenti finanziari sono tenuti a riconoscere il sostegno dai fondi in linea con le norme stabilite dal regolamento; in caso contrario, l’autorità di gestione ha il diritto di adottare misure e annullare fino al 3 % del sostegno proveniente dai fondi per l’operazione interessata.

Sostegno finanziario

Il contributo finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme:

Gli Stati membri adoperano i fondi per fornire sostegno ai beneficiari sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi oppure una combinazione di questi.

Ammissibilità

L’ammissibilità delle spese è stabilita da norme nazionali, tranne quando sussistono norme specifiche nel presente regolamento o regolamenti specifici per un determinato fondo.

I costi seguenti non sono ammissibili per il contributo proveniente dai fondi:

È possibile che alcuni regolamenti specifici per un fondo individuino costi integrativi non ammissibili per il contributo da tale particolare fondo.

Gestione e controllo

Gli Stati membri devono essere provvisti di sistemi di gestione e controllo efficacemente funzionanti per i propri programmi e, tra l’altro, sono responsabili:

La Commissione deve, tra l’altro:

Le autorità di gestione sono responsabili, tra l’altro:

Il regolamento stabilisce norme dettagliate per gli audit condotti da autorità nazionali di audit, quali:

Gestione finanziaria

Il regolamento stabilisce norme dettagliate anche per:

Quadro finanziario

FESR, FSE+ e Fondo di coesione sostengono l’obiettivo investimenti a favore dell’occupazione e della crescita assegnato in tutte le regioni di livello NUTS 2, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003 e modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 (si veda la sintesi).

In particolare, le risorse fornite da FESR e FSE+ sono assegnate alle seguenti tre categorie di regioni:

Il Fondo di coesione sostiene taluni Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite, valutato in termini di potere d’acquisto e calcolato sulla base delle cifre dell’Unione per il periodo 2015-2017 è inferiore al 90 % del reddito nazionale lordo medio pro capite dell’UE-27 per il medesimo periodo di riferimento.

Il regolamento definisce inoltre nel dettaglio i seguenti elementi:

Revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno il compito di riesaminare il regolamento entro il 31 dicembre 2027.

Ulteriore flessibilità per affrontare le conseguenze dell’aggressione russa in Ucraina

La modifica FAST-CARE [regolamento (UE) 2022/2039] modifica i regolamenti sulle disposizioni comuni per l’uso dei fondi dell’UE nell’ambito di due periodi di bilancio: il periodo 2014-2020 [regolamento (UE) n. 1303/2013 — si veda la sintesi] e il periodo 2021-2027 [regolamento (UE) 2021/1060].

Per quanto riguarda il regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, la modifica FAST-CARE mira a ridurre l’onere per i bilanci degli Stati membri e a facilitare l’attuazione delle operazioni volte ad affrontare le sfide derivanti dall’aggressione della Russia.

Il regolamento di modifica include le azioni delineate in seguito.

Sostenere un’energia conveniente (SAFE, Supporting affordable energy)

Il regolamento di modifica (UE) n. 2023/435 fa parte di una modifica politica più ampia intesa ad affrontare la dipendenza energetica dell’UE dalla Russia.

Esso modifica, tra gli altri atti, il regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2014-2020 sull’utilizzo dei fondi dell’UE [regolamento (UE) n. 1303/2013] per affrontare le conseguenze dell’aumento dei prezzi dell’energia in tutti gli Stati membri, avvenuto a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Esso modifica inoltre il regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, consentendo in particolare agli Stati membri di utilizzare fino al 7,5% della dotazione della politica di coesione per il periodo 2021-2027 al fine di contribuire agli obiettivi di REPowerEU. Tali misure dovrebbero rimanere in linea con le norme specifiche di ciascun fondo, compreso il principio di «non arrecare danni notevoli».

Il regolamento (UE) 2023/435 modifica inoltre i seguenti atti:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2021.

CONTESTO

Si veda inoltre la legislazione associata:

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/1060 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.03.2023