Il programma «corpo europeo di solidarietà» si propone di rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà1, primariamente di volontariato, accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia, l’identità europea e la cittadinanza attiva nell’Unione europea (Unione) e oltre.
PUNTI CHIAVE
Il programma è inteso come una porta d’accesso unica nell’Unione alle attività di solidarietà per i giovani.
Il programma deve essere coerente e complementare con altre politiche dell’Unione, in particolare con la strategia dell’Unione per la gioventù e con Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 (si veda la sintesi).
Obiettivi specifici
Il programma «corpo europeo di solidarietà» mira a fornire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che determinano cambiamenti sociali positivi nell’Unione e oltre, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e agevolandone l’impegno continuo in quanto cittadini attivi.
Sezioni di attività
Il programma stabilisce due sezioni di attività per la partecipazione dei giovani:
Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà. Le attività di questa sezione prevedono volontariato e progetti di solidarietà.
Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario. Le attività di questa sezione includono il volontariato e devono contribuire a fornire un’assistenza umanitaria basata sulle esigenze, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché al rafforzamento della resilienza e della capacità delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi.
Entrambi le sezioni del programma comprendono anche attività di rete, misure di qualità e di sostegno.
Il programma offre attività di volontariato ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Il limite massimo di età per i volontari nel campo degli aiuti umanitari è di 35 anni, con la possibilità di assumere esperti e formatori senza un limite massimo di età.
I progetti possono durare fino a 36 mesi e comprendono uno o più attività di sostegno, concomitanti o in successione.
Il programma permette ai giovani di partecipare a più di un progetto, a condizione che il tempo totale della loro attività a sostegno del programma non superi i 12 mesi.
I giovani possono seguire la procedura «Youthpass» e ottenere un certificato alla fine dell’esperienza, che riporta le attività a cui hanno partecipato, riflette il processo di apprendimento dei partecipanti e documenta le competenze acquisite attraverso la loro partecipazione.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma, per il periodo 2021-2027, è fissata a 1 009 miliardi di EUR in termini correnti.
Con un massimo del 20 % destinato al volontariato nazionale, l’importo è ripartito come segue:
94 % per il volontariato e i progetti di solidarietà;
6 % per il volontariato nell’ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario.
Misure per l’inclusione
Nel 2021 la Commissione ha adottato un atto di esecuzione finalizzato a una partecipazione più inclusiva e diversificata al programma per il periodo 2021-2027. La decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 consentirà a più persone di partecipare ad attività di volontariato in un altro paese, raggiungendo un numero crescente di persone con minori opportunità, migliorando così l’equità e l’inclusione nel programma. Tali misure prevedono:
un maggiore supporto finanziario per le persone con minori opportunità a copertura di qualsiasi spesa o necessità aggiuntiva;
supporto su misura per i partecipanti lungo tutte le fasi del loro progetto, quali sostegno linguistico, visite preparatorie e tutoraggio rafforzato, prima, durante e dopo il loro progetto o mobilità, per garantire che traggano il massimo dall’esperienza;
un’ulteriore assistenza alle organizzazioni partecipanti coinvolte nei progetti di inclusione;
una gamma più ampia di progetti e opportunità di mobilità di diversa durata e formato (virtuale o fisico, individuale o di gruppo) per consentire a tutti i partecipanti di trovare ciò che meglio si adatta alle loro esigenze;
priorità ai progetti di qualità che coinvolgono partecipanti con minori opportunità, rivolti a tematiche di inclusione e diversità;
la messa a disposizione di documenti e materiali di più facile consultazione, accessibili e multilingue.
Attività di solidarietà. Un’attività inclusiva e di elevata qualità che assume la forma di attività di volontariato, un progetto di solidarietà o un’attività di rete in vari settori, compresi i settori dell’aiuto umanitario, che affronta importanti sfide sociali, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma, genera valore aggiunto europeo e rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e le pertinenti norme di sicurezza.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell’, pag. 32).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1877 della Commissione, del , relativa al quadro di misure per l’inclusione dei programmi Erasmus+ e «corpo europeo di solidarietà» per il periodo 2021-2027 (GU L 378 del , pag. 15).
Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del , pag. 1).
Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (GU C 456 del , pag. 1).
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo P8_TA(2018)0328 Corpo europeo di solidarietà ***I dell’ sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017) 262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) P8_TC1-COD(2017)0102 — Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l’ in vista dell’adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU C 433 del , pag. 222).