Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione e le sue norme di partecipazione e diffusione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce Orizzonte Europa, il programma quadro di ricerca e innovazione (il «programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione. Il regolamento:

PUNTI CHIAVE

Attuazione

L’attuazione del programma avviene tramite:

Obiettivi

L’obiettivo generale del programma è il conseguimento di un impatto scientifico, tecnologico, economico e sociale da parte degli investimenti dell’Unione a favore di ricerca e innovazione al fine di:

In questo modo, il programma ottimizza il valore aggiunto dell’Unione concentrandosi su obiettivi e attività che non possono essere efficacemente realizzati dall’azione singola degli Stati membri, ma piuttosto tramite la cooperazione.

Il programma ha i seguenti obiettivi specifici:

Struttura e bilancio

Il programma è strutturato come segue, con un bilancio complessivo di 95,5 miliardi di euro ai prezzi attuali, comprendente i 5,4 miliardi di euro provenienti da NextGenerationEU.

Pilastro I — Eccellenza scientifica

corredato dai seguenti componenti:

Pilastro II — Sfide globali e competitività dell’industria europea

corredato dai seguenti componenti:

Pilastro III — Europa innovativa

corredato dai seguenti componenti:

Parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER»

corredata dai seguenti componenti:

Missioni

Le missioni consistono in portafogli di attività di ricerca e innovazione improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, con lo scopo di:

Nel presente atto giuridico sono individuati cinque ambiti per l’esecuzione di missioni potenziali:

Ogni ambito di missione dispone di un apposito consiglio di missione che presta consulenza alla Commissione per la specificazione, la progettazione e l’attuazione di missioni specifiche.

Partenariati europei

È stato creato uno scenario ottimizzato costituito da tre forme di partenariato europeo, ovvero cofinanziato, programmato congiuntamente e istituzionalizzato, nel quale le autorità a livello unionale e nazionale e il settore privato si impegnano a sostenere gli sforzi di ricerca e innovazione.

Il Consiglio europeo per l’innovazione

Il Consiglio europeo per l’innovazione è stato istituito come sportello unico a gestione centralizzata per l’attuazione delle azioni nell’ambito del Pilastro III «Europa innovativa» che riguardano il Consiglio stesso. Il fulcro dell’attenzione del Consiglio europeo per l’innovazione è principalmente l’innovazione rivoluzionaria e dirompente, in particolare mirata all’innovazione creatrice di mercato, nonché il sostegno a tutte le forme di innovazione, tra cui l’innovazione incrementale.

Coinvolgimento di paesi terzi

Orizzonte Europa è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici provenienti da tutto il mondo, alle condizioni previste nelle norme e, laddove applicabile, insieme a eventuali condizioni integrative a livello di programma di lavoro/invito.

La partecipazione al programma sotto forma di associazione di paesi terzi è aperta:

Norme di partecipazione

Il regolamento stabilisce diverse norme, quali norme per l’ammissione alla partecipazione e al finanziamento, norme etiche, principi e norme di sicurezza applicabili ad azioni indirette finanziate nell’ambito del programma. Alcuni esempi di queste comprendono:

Valutazione del programma, analisi dell’impatto e monitoraggio

La Commissione valuta e monitora Orizzonte Europa per verificarne lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi del programma.

Il programma è integrato dal programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021-2025.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1291/2013 e il regolamento (CE) n. 1290/2013.

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 81).

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2021