Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2021)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/92 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Le possibilità di pesca oggetto del regolamento includono:

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

Oltre alle possibilità di pesca che l’Unione stabilisce in autonomia, il regolamento riguarda altresì le possibilità di pesca derivanti da accordi di pesca multilaterali o bilaterali, ovvero:

Possibilità di pesca per pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione

Totale ammissibile di catture

Ai sensi dell’articolo 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio è responsabile di stabilire il totale ammissibile di catture (TAC).

Totale ammissibile di catture provvisorio per stock ittici condivisi

Obbligo di sbarco

A partire dal 1o gennaio 2019, è stata richiesta l’adesione all’obbligo di sbarco a tutte le flotte da pesca dell’Unione, il che ha messo fine alla pratica del rigetto. Il regolamento:

Misure correttive

Il regolamento elenca le misure che sono funzionalmente legate a possibilità di pesca e da applicarsi in diverse zone di pesca, nonché le misure correttive da adottare per garantire il rapido ritorno degli stock a livelli superiori al livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Specie vietate

Il regolamento elenca le zone di pesca in cui per i pescherecci vige il divieto di pesca, conservazione a bordo, trasbordo* o sbarco di determinate specie.

Autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi

Possibilità di pesca per pescherecci dell’Unione in acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

La presente parte del regolamento (UE) 2021/92 è suddivisa per zone regionali di pesca interessate dalle rispettive convenzioni.

Per ciascuna zona, il regolamento stipula:

Possibilità di pesca per pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione

Allegati

Il regolamento è corredato di nove allegati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

I regolamenti relativi alle possibilità di pesca dell’Unione devono limitare la cattura di stock ittici a livelli coerenti con gli obiettivi generali della politica comune della pesca. Il Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (si veda la sintesi) stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti alla cattura e allo sforzo di pesca per garantire che la pesca praticata dell’Unione sia ecologica, economica e socialmente sostenibile.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
Rendimento massimo sostenibile: il massimo rendimento (catture) che può essere prelevato da uno stock di una specie ittica per un tempo indefinito, ossia senza metterne a rischio la sopravvivenza.
Cattura accessoria: specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/92 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio, del 5 marzo 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.06.2021