Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2021)
SINTESI DI:
Regolamento (UE) 2021/92 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici per l’anno 2021, applicabili nelle acque dell’Unione europea (Unione) e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque di paesi terzi;
- elenca le definizioni e le zone di pesca che si applicano ai fini del regolamento.
PUNTI CHIAVE
Le possibilità di pesca oggetto del regolamento includono:
- limiti di cattura per l’anno 2021 e, laddove specificato nel regolamento, per l’anno 2022;
- limiti dello sforzo di pesca per l’anno 2021, a eccezione di quelli stabiliti nell’allegato II del regolamento che sarà in vigore dal 1o febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;
- possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a:
- pescherecci immatricolati nell’Unione e a pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione;
- attività di pesca ricreativa* nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento al suo interno; e
- pesca commerciale da riva.
Oltre alle possibilità di pesca che l’Unione stabilisce in autonomia, il regolamento riguarda altresì le possibilità di pesca derivanti da accordi di pesca multilaterali o bilaterali, ovvero:
Possibilità di pesca per pescherecci dell’Unione nelle acque dell’Unione
Totale ammissibile di catture
Ai sensi dell’articolo 43 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Consiglio è responsabile di stabilire il totale ammissibile di catture (TAC).
- Il TAC definisce i quantitativi massimi di diverse specie di pesci che possono essere catturati nell’arco dell’anno.
- I limiti stabiliti seguono il principio dello sfruttamento sostenibile dei vari stock in linea con il rendimento massimo sostenibile*. Sono stati adottati piani di gestione pluriennali per le regioni dipendenti dalla pesca dell’Unione che comprendono alcuni obiettivi per la gestione degli stock ittici.
- Il TAC per ciascuna singola specie è suddiviso in contingenti, ovvero quote del TAC assegnate all’Unione, agli Stati membri dell’Unione o a paesi terzi.
Totale ammissibile di catture provvisorio per stock ittici condivisi
- Per quanto concerne gli stock ittici condivisi con determinati paesi terzi, il regolamento (UE) 2021/92 fissa i TAC provvisori, in attesa della conclusione delle consultazioni con la Norvegia e il Regno Unito.
- A marzo 2021, l’Unione e la Norvegia hanno concluso consultazioni bilaterali per gli stock condivisi nel Mare del Nord, nello Skagerrak e gli scambi di contingenti. La Norvegia e l’Unione hanno inoltre concluso un accordo trilaterale con il Regno Unito che riguarda un numero limitato di TAC nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Scozia occidentale.
- Al fine di prendere in considerazione tali accordi e garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibile fino al completamento delle consultazioni tra l’Unione e il Regno Unito, il regolamento (UE) 2021/703 modifica il regolamento (UE) 2021/92. In conformità all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito (articolo 499), tale regolamento recante modifica proroga i TAC provvisori dell’Unione per creare la certezza di diritto per gli operatori dell’Unione finché le consultazioni non saranno concluse.
Obbligo di sbarco
A partire dal 1o gennaio 2019, è stata richiesta l’adesione all’obbligo di sbarco a tutte le flotte da pesca dell’Unione, il che ha messo fine alla pratica del rigetto. Il regolamento:
- sancisce che tutte le catture di specie commerciali regolamentate caricate a bordo (comprese le catture accessorie*) devono essere sbarcate e conteggiate con riferimento ai rispettivi contingenti di ciascun Stato membro; e
- introduce una riserva comune per lo scambio di contingenti per taluni Stati membri che non dispongono di contingenti per coprire catture accessorie inevitabili.
Misure correttive
Il regolamento elenca le misure che sono funzionalmente legate a possibilità di pesca e da applicarsi in diverse zone di pesca, nonché le misure correttive da adottare per garantire il rapido ritorno degli stock a livelli superiori al livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Specie vietate
Il regolamento elenca le zone di pesca in cui per i pescherecci vige il divieto di pesca, conservazione a bordo, trasbordo* o sbarco di determinate specie.
Autorizzazioni di pesca per pescherecci dell’Unione in acque di paesi terzi
- Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci immatricolati nell’Unione in acque di paesi terzi è stabilito nella parte A dell’allegato V del regolamento.
- Gli Stati membri possono trasferire contingenti tra di loro; tuttavia, qualsiasi trasferimento deve comprendere un appropriato trasferimento di autorizzazioni di pesca ed essere comunicato alla Commissione.
Possibilità di pesca per pescherecci dell’Unione in acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca
La presente parte del regolamento (UE) 2021/92 è suddivisa per zone regionali di pesca interessate dalle rispettive convenzioni.
Per ciascuna zona, il regolamento stipula:
- qualsiasi limitazione della capacità di pesca delle navi eventualmente operanti;
- il tipo di attività di pesca che è possibile intraprendere;
- i tipi di rete che è possibile utilizzare e il tipo di boa richiesto;
- divieti di pesca per determinate specie.
Possibilità di pesca per pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione
- I pescherecci battenti bandiera della Norvegia o immatricolati nelle Isole Fær Øer e i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati alla pesca nelle acque dell’Unione nel rispetto dei TAC stabiliti nell’allegato I del presente regolamento, e sono soggetti alle condizioni previste in questo regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (si veda la sintesi).
- I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/92 e nel regolamento (UE) 2017/2403.
- Il regolamento (UE) 2021/92 stila inoltre un elenco delle specie per cui vige il divieto di pesca, conservazione a bordo, trasbordo o sbarco per i pescherecci immatricolati di paesi terzi, qualora si trovino in acque dell’Unione.
Allegati
Il regolamento è corredato di nove allegati.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.
CONTESTO
I regolamenti relativi alle possibilità di pesca dell’Unione devono limitare la cattura di stock ittici a livelli coerenti con gli obiettivi generali della politica comune della pesca. Il Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (si veda la sintesi) stabilisce gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti alla cattura e allo sforzo di pesca per garantire che la pesca praticata dell’Unione sia ecologica, economica e socialmente sostenibile.
Per maggiori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.
Rendimento massimo sostenibile: il massimo rendimento (catture) che può essere prelevato da uno stock di una specie ittica per un tempo indefinito, ossia senza metterne a rischio la sopravvivenza.
Cattura accessoria: specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo a uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione più grande.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2021/92 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio, del 5 marzo 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione (GU L 81 del 9.3.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 03.06.2021