Aiuti di Stato — settori agricolo e forestale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli aiuti de minimis nel settore agricolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 definisce le norme per gli aiuti de minimis* nel settore dell’agricoltura. Stabilisce le condizioni in base alle quali i piccoli importi di aiuti non sono considerati aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e non devono essere notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Definisce la soglia e le condizioni degli aiuti per evitare distorsioni degli scambi commerciali o della concorrenza all’interno del mercato unico.

Il regolamento (UE) 2022/2472, noto come regolamento di esenzione per il settore agricolo, dichiara specifiche categorie di aiuti compatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell’Unione europea (Unione) e le esenta dalla notifica preventiva e dall’approvazione da parte della Commissione.

Le modifiche consentono agli Stati membri dell’Unione di fornire gli aiuti rapidamente, semplificare le procedure e aumentare la trasparenza, la valutazione e il controllo dell’assistenza finanziaria erogata.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2022/2472 si applica alle seguenti categorie di aiuti nazionali:

Esso stabilisce:

Gli aiuti devono:

Il regolamento richiede:

Il regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

Il regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013:

Richiede agli Stati membri di:

Il regolamento (UE) 2022/2046 modifica gli allegati al regolamento (UE) n. 1408/2013 alla luce dell’uscita del Regno Unito dall’Unione. Sostituisce gli importi massimi cumulativi per tutto il Regno Unito originariamente indicati negli allegati solo per l’Irlanda del Nord.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

Il regolamento 2022/2472 fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione ha adottato per la revisione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali. Tali norme riviste allineano gli aiuti di Stato alle priorità strategiche dell’Unione, ovvero alla politica agricola comune e al Green Deal europeo.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Aiuti de minimis. Piccoli importi di aiuti di Stato nazionali che non devono essere notificati alla Commissione.
Capi morti. Animali abbattuti o morti che non sono stati macellati per il consumo umano.
Animale protetto. Un animale protetto dalla normativa comunitaria o nazionale.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 485 del 21.12.2022, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 92).

Ultimo aggiornamento: 16.03.2023