Misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Conservazione e gestione

Protezione di specie marine

Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci con palangari abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dai pescherecci di lunghezza superiore a 20 metri. L’osservatore scientifico ha il compito di registrare le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio, quali tartarughe marine, uccelli marini e squali. Il regolamento comprende norme dettagliate per garantire la sicurezza degli osservatori scientifici.

Obblighi relativi ai pescherecci

Dati sulle catture

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati sulle catture siano trasmessi annualmente alla Commissione per tutte le specie contemplate dalla convenzione, prestando particolare attenzione alle norme speciali per la segnalazione della pesca di tonno obeso da parte di pescherecci con reti a circuizione e tonniere con lenze e canne.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore a partire dal .

CONTESTO

L’Unione europea ha concluso la convenzione nel 2006 in qualità di parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (si veda la sintesi).

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

  1. Rete a circuizione: qualsiasi rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete.
  2. Boa di raccolta dati: dispositivo galleggiante, derivante o fisso, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca, e di cui è stata data notifica al segretariato dell’IATTC.
  3. Dispositivo di concentrazione del pesce (FAD): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del , pag. 1).

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